Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 296/C del 26 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA S.R.L. AVVERSO DISPUTA DUE GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE ED AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. 266/C DELL’11/5/2004 GARA IGEA VIRTUS B.- BRINDISI DEL 9/5/2004).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 296/C del 26 maggio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/2 "
RECLAMO SOCIETA’ F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA S.R.L. AVVERSO
DISPUTA DUE GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE ED AMMENDA
3.000,00 EURO (C.U. 266/C DELL’11/5/2004 GARA IGEA VIRTUS B.-
BRINDISI DEL 9/5/2004).
Con delibera del Giudice Sportivo assunta l’11 maggio 2004 si faceva
obbligo, sulla base delle puntuali e dettagliate relazioni del direttore di gara e
del collaboratore dell’Ufficio Indagini, alla società F.C. Igea Virtus Barcellona
di disputare due gare effettive a porte chiuse e si condannava la predetta
società all’ammenda di 3.000,00 euro per i fatti di cui alla citata decisione, da
ritenere integralmente ricopiata e trascritta sul presente provvedimento.
Proponeva reclamo l’Igea Virtus Barcellona assumendo solo che il
ritardato inizio della gara era imputabile alla società, protestando di aver posto
in essere tutte le condotte necessarie a ridisegnare linee di porta e dischetti
di rigore ed a ricucire la rete della porta danneggiata, concludendo che
l’ingresso dei sostenitori locali sul campo di gioco aveva avuto intenzioni
pacifiche ed era finalizzato a recuperare qualche maglia-ricordo e chiedendo
l’annullamento o la riduzione della sanzione irrogata.
All’odierna riunione nessuno era presente.
Ritiene la Commissione che il reclamo sia meritevole di parziale
accoglimento. In realtà la gran parte delle condotte descritte nella delibera del
Giudice Sportivo e constatata dal direttore di gara e dal collaboratore
dell’Ufficio Indagini sono state tenute con la deliberata finalità di far
trascorrere un certo lasso di tempo preordinato all’acquisizione di notizie
provenienti dagli altri campi di giuoco, essendo la gara Igea Virtus-Brindisi
l’ultima giornata del campionato.
Il vincolo unitario che lega la condotta contestata giustifica la riduzione
della sanzione irrogata dell’obbligo di disputare per la società Igea Virus
Barcellona partite a porte chiuse ad una sola gara effettiva.
Le altre condotte violente e minacciose tenute dai sostenitori della
società Igea Virus B. sono invece apprezzate dalla Commissione sotto il
profilo dell’irrogazione di una sanzione diversa, di natura pecuniaria da
irrogarsi nella misura di cui in dispositivo.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo della società F.C. Igea Virtus Barcellona
S.r.l. riducendo la sanzione dell’obbligo di disputare gare a porte chiuse ad
una sola gara effettiva e di irrogare l’ammenda di 6.000,00 euro anzichè
3.000,00 euro.
La tassa non va addebitata.
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