Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 296/C del 26 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO CALCIATORE MAROTTA FRANCESCO (ISERNIA CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA SEI GARE EFFETTIVE (C.U. 262/C DEL 4/5/2004 GARA ISERNIA-VITTORIA DEL 2/5/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 296/C del 26 maggio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO CALCIATORE MAROTTA FRANCESCO (ISERNIA CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA SEI GARE EFFETTIVE (C.U. 262/C DEL 4/5/2004 GARA ISERNIA-VITTORIA DEL 2/5/2004). Avverso il provvedimento indicato in epigrafe pubblicato sul Comunicato 262/C del 4 maggio 2004, senza preannuncio, ha presentato reclamo il calciatore Marotta Francesco con raccomandata spedita il 12/5/2004 dall’Ufficio Postale di Isernia centro. Rileva questa Commissione che il reclamo è stato spedito oltre i termini previsti dall’art. 34 commi 2) e 5) del Codice di Giustizia Sportiva pertanto si impone ai sensi dell’art.29 commi 5) e 9) del Codice di Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità. Per questi motivi la Commissione d i c h i a r a la inammissibilità del reclamo del calciatore Marotta Francesco (Isernia Calcio S.r.l.). La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it