Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 296/C del 26 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO CALCIATORE MAROTTA FRANCESCO (ISERNIA CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA SEI GARE EFFETTIVE (C.U. 262/C DEL 4/5/2004 GARA ISERNIA-VITTORIA DEL 2/5/2004).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 296/C del 26 maggio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/2 "
RECLAMO CALCIATORE MAROTTA FRANCESCO (ISERNIA CALCIO
S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA SEI GARE EFFETTIVE (C.U. 262/C DEL
4/5/2004 GARA ISERNIA-VITTORIA DEL 2/5/2004).
Avverso il provvedimento indicato in epigrafe pubblicato sul
Comunicato 262/C del 4 maggio 2004, senza preannuncio, ha presentato
reclamo il calciatore Marotta Francesco con raccomandata spedita il
12/5/2004 dall’Ufficio Postale di Isernia centro.
Rileva questa Commissione che il reclamo è stato spedito oltre i termini
previsti dall’art. 34 commi 2) e 5) del Codice di Giustizia Sportiva pertanto si
impone ai sensi dell’art.29 commi 5) e 9) del Codice di Giustizia Sportiva la
declaratoria di inammissibilità.
Per questi motivi la Commissione
d i c h i a r a
la inammissibilità del reclamo del calciatore Marotta Francesco (Isernia Calcio
S.r.l.).
La tassa va addebitata.
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