Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 297/C del 26 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIANPAOLO CHIERICO, ALLENATORE DELLA SOCIETA’ MONTICHIARI, OSVALDO OLIVARI, DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETA’ MONTICHIARI, PIERO POZZALI, TEAM MENAGER DELLA SOCIETA’ MONTICHIARI E DELLA SOCIETA’ A.C. MONTICHIARI S.R.L.-.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 297/C del 26 maggio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIANPAOLO CHIERICO, ALLENATORE DELLA SOCIETA’ MONTICHIARI, OSVALDO OLIVARI, DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETA’ MONTICHIARI, PIERO POZZALI, TEAM MENAGER DELLA SOCIETA’ MONTICHIARI E DELLA SOCIETA’ A.C. MONTICHIARI S.R.L.-. All’odierna riunione sono intervenuti i signori avvocato Carlo Ghirardi, Piero Pozzali e Osvaldo Olivari. Per la Procura Federale è intervenuto l’avvocato Federico Bagattini che ha concluso il suo intervento chiedendo il riconoscimento di responsabilità per i deferiti con applicazione delle seguenti sanzioni: - per l’allenatore Chierico la squalifica di mesi quattro; - per il direttore sportivo Olivari l’inibizione di mesi tre; - per il team manager Pozzali l’inibizione di mesi quattro; - per la società Montichiari l’ammenda di 5.000,00 euro con diffida. A nome di tutti i deferiti è intervenuto l’avvocato Carlo Ghirardi, all’uopo delegato, il quale facendo riferimento alla memoria difensiva inoltrata nei termini a questa Commissione, dopo aver ricostruito i fatti addebitati ai propri assistiti secondo il loro punto di vista, ha concluso con la richiesta del totale proscioglimento degli stessi. Ritiene la Commissione che dalla ricostruzione dei fatti desunta dagli atti ufficiali, emerge una chiara situazione di contrasto fra il calciatore Diego Zanin e l’ambiente in cui operavano gli altri tesserati e dipendenti della società Montichiari: da ciò ne deriva un clima particolarmente teso che ha portato entrambe le parti a considerare come provocatorie e discriminanti alcune azioni e determinati comportamenti che in situazioni di normalità potevano rientrare nella abituale dialettica di rapporti, a volte anche duri, tipici dell’ambiente calcistico. In tale ottica la Commissione non ritiene particolarmente rilevanti i fatti addebitati ai deferiti, ad eccezione di due circostanze che appaiono, invece, meritevoli di considerazione: - la prima relativa alla dichiarazione resa ai rappresentanti dell’Ufficio Indagini dall’ex fisioterapista del Montichiari sig. Tracconaglia Tarcisio, il quale ha riferito che l’allenatore Chierico gli ebbe a chiedere esplicitamente di dilatare al massimo i tempi del recupero fisico del calciatore Zanin allo scopo di tenerlo il più possibile lontano dall’ambiente della prima squadra; - la seconda relativa alla dichiarazione resa ai rappresentanti dell’Ufficio Indagini dal calciatore Lorini, il quale ha riferito che l’allenatore Chierico e il team manager Pozzali lo avevano invitato più volte a non accettare “passaggi in auto” da parte dello Zanin per gli spostamenti necessari a raggiungere il campo di allenamento. Tali comportamenti, pur smentiti dagli interessati, risultano completamente più credibili nella versione dei testimoni ed impongono la dichiarazione di responsabilità a carico dei tesserati Chierico e Pozzali. Analogamente non si riscontrano a carico del direttore sportivo Olivari fatti e comportamenti tali da addebitargli responsabilità. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di irrogare le seguenti sanzioni: al Chierico 1.500,00 euro di ammenda; al Pozzali 1.500,00 euro di ammenda; alla società A.C. Montichiari 1.500,00 euro di ammenda, e di prosciogliere l’Olivari.
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