Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 306/C del 3 giugno 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ F.C. VITTORIA S.R.L. AVVERSO AMMENDA 2.000,00 EURO (C.U. 266/C DELL’11/5/2004 GARA VITTORIA-GELA DEL 9/5/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 306/C del 3 giugno 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO SOCIETA’ F.C. VITTORIA S.R.L. AVVERSO AMMENDA 2.000,00 EURO (C.U. 266/C DELL’11/5/2004 GARA VITTORIA-GELA DEL 9/5/2004). Con la delibera indicata in epigrafe il Giudice Sportivo ha irrogato alla società F.C. Vittoria l’ammenda di 2.000,00 euro “per aver dato luogo a consistente ritardo sull’ora d’inizio dei due tempi di gara stante il danneggiamento della rete di una porta e le conseguenti operazioni di riparazione della stessa; per lancio di rotoli di carta senza conseguenze”. Risulta infatti dal rapporto dell’assistente di gara che ha rilevato l’episodio segnalandolo all’arbitro che, immediatamente prima dell’inizio della gara, eseguiti i rituali controlli senza rilevare alcun danno alla rete, fu invitato dal portiere del Gela a constatare la presenza di un foro nella rete appena controllata per la cui rimozione il custode dovette intervenire provocando un ritardo dell’inizio della partita di alcuni minuti. L’episodio si è poi ripetuto all’inizio del secondo tempo con conseguente ritardo dovuto anche dalla necessità di sgombrare il terreno di gioco dai rotoli di carta lanciati dalle opposte tifoserie. Per ottenere la riforma della sanzione ha proposto reclamo la società F.C. Vittoria escludendo ogni propria responsabilità in ordine ai fatti causa del ritardo da ascriversi invece al doloso comportamento del portiere del Gela asseritamente confermato dal fatto che, dopo l’ispezione eseguita dall’assistente arbitrale, la rete risultava essere priva di danneggiamenti. Nel supplemento richiesto ed acquisito in questa sede l’assistente arbitrale ha confermato il rapporto precisando che nelle immediate vicinanze della porta danneggiata vi erano soltanto il portiere del Gela che segnalò il buco nella rete oltre a due raccattapalle. Aggiunge che le riparazioni necessarie furono eseguite dal custode dello stadio. Osserva la Commissione che, in mancanza di prova concreta in ordine alla colpa del portiere del Gela insinuata dalla società F.C. Vittoria nel proprio reclamo, la responsabilità dell’accaduto e del conseguente ritardo nell’inizio e nella ripresa del gioco va ascritta alla reclamante. Il reclamo può invece essere parzialmente accolto in punto di sanzione che deve essere ridotta come in dispositivo, considerate la lievità dell’infrazione disciplinare commessa ed il fattivo ed immediato intervento per la rimozione del danno da parte della società Vittoria che ha consentito il regolare svolgimento della gara. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo della società F.C. Vittoria S.r.l. riducendo l’ammenda a 1.000,00 euro. La tassa non va addebitata.
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