Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 307/C del 3 giugno 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DI GIOVANNI CRISTINZIANI, TESSERATO DELLA SOCIETA’ FOGGIA CALCIO S.R.L. -.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 307/C del 3 giugno 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DI GIOVANNI CRISTINZIANI, TESSERATO DELLA SOCIETA’ FOGGIA CALCIO S.R.L. -. Su deferimento della Presidenza della Lega Professionisti Serie C, Giovanni Cristinziani, tesserato della società Foggia Calcio S.r.l., è stato chiamato a rispondere della violazione dell’art. 27 comma 2) dello Statuto e art. 1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva per aver iniziato, in data 29/3/2004 presso il Tribunale di Firenze, la procedura di pignoramento mobiliare presso terzi senza averne ottenuta l’autorizzazione e senza essersi avvalso dei mezzi di Giustizia Sportiva. Il sig. Cristinziani non è presente all’odierna riunione, ma con memoria trasmessa nei termini, fa presente: 1) che l’azione dinanzi al Giudice Ordinario è stata intrapresa, in quanto il Foggia Calcio stava per essere dichiarato fallito, per tentare di recuperare i crediti derivanti dalla propria attività professionale di medico; 2) che essa è stata promossa nella convinzione, in perfetta buona fede , che la materia fosse sottratta alla competenza degli Organi Sportivi e comunque non fosse oggetto della clausola compromissoria e quindi fosse di competenza della Giustizia Ordinaria come stabilisce la normativa statale per tutti i lavoratori. Rileva questa Commissione che il rapporto lavorativo tra società e medico non è regolamentato da un particolare contratto previsto dalle norme federali e pertanto, per come già affermato in altre decisioni di questa Commissione, solo nel caso di controversia che può essere deliberata da Organi Federali può parlarsi di necessità di istanza di deroga. E’ pure pacifico che i tesserati conservano il diritto di rivolgersi alla Giustizia Ordinaria per tutti quegli atti che, seppur connessi con l’attività sportiva, sono esclusi da giustizialità in sede federale. Il Cristinziani va pertanto prosciolto. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere Giovanni Cristinziani, tesserato della società Foggia Calcio S.r.l.-.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it