Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 307/C del 3 giugno 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DI GIOVANNI CRISTINZIANI, TESSERATO DELLA SOCIETA’ FOGGIA CALCIO S.R.L. -.
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 307/C del 3 giugno 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI
SERIE C A CARICO DI GIOVANNI CRISTINZIANI, TESSERATO DELLA
SOCIETA’ FOGGIA CALCIO S.R.L. -.
Su deferimento della Presidenza della Lega Professionisti Serie C,
Giovanni Cristinziani, tesserato della società Foggia Calcio S.r.l., è stato
chiamato a rispondere della violazione dell’art. 27 comma 2) dello Statuto e
art. 1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva per aver iniziato, in data
29/3/2004 presso il Tribunale di Firenze, la procedura di pignoramento
mobiliare presso terzi senza averne ottenuta l’autorizzazione e senza essersi
avvalso dei mezzi di Giustizia Sportiva.
Il sig. Cristinziani non è presente all’odierna riunione, ma con memoria
trasmessa nei termini, fa presente:
1) che l’azione dinanzi al Giudice Ordinario è stata intrapresa, in quanto il
Foggia Calcio stava per essere dichiarato fallito, per tentare di recuperare i
crediti derivanti dalla propria attività professionale di medico;
2) che essa è stata promossa nella convinzione, in perfetta buona fede , che
la materia fosse sottratta alla competenza degli Organi Sportivi e comunque
non fosse oggetto della clausola compromissoria e quindi fosse di
competenza della Giustizia Ordinaria come stabilisce la normativa statale per
tutti i lavoratori.
Rileva questa Commissione che il rapporto lavorativo tra società e
medico non è regolamentato da un particolare contratto previsto dalle norme
federali e pertanto, per come già affermato in altre decisioni di questa
Commissione, solo nel caso di controversia che può essere deliberata da
Organi Federali può parlarsi di necessità di istanza di deroga. E’ pure pacifico
che i tesserati conservano il diritto di rivolgersi alla Giustizia Ordinaria per tutti
quegli atti che, seppur connessi con l’attività sportiva, sono esclusi da
giustizialità in sede federale. Il Cristinziani va pertanto prosciolto.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di prosciogliere Giovanni Cristinziani, tesserato della società Foggia Calcio
S.r.l.-.
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