Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 311/C del 7 giugno 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/1 ” P L A Y – O F F GARA CROTONE – BENEVENTO E RECLAMO SOCIETA’ BENEVENTO

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 311/C del 7 giugno 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO S E R I E " C/1 " P L A Y - O F F GARA CROTONE - BENEVENTO E RECLAMO SOCIETA’ BENEVENTO - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali e il reclamo proposto dalla società Benevento in ordine alla regolarità della gara in oggetto - verificata la ritualità del gravame e la propria competenza o s s e r v a - risulta dagli atti ufficiali di gara rimessi dall’Arbitro e dai suoi assistenti, dal Commissario di campo e dai rappresentanti dell’Ufficio Indagini quanto segue: - sostenitori del Benevento lanciavano numerose bottiglie anche piene nel recinto e in direzione della tifoseria locale, nonché fumogeni, senza provocare conseguenze; - i tifosi calabresi, a loro volta, facevano esplodere – prima dell’inizio e durante la gara – alcuni petardi, lanciavano fumogeni, rotoli di carta e bottiglie vuote e piene, senza cagionare apparenti conseguenze; - altri oggetti tra cui aste di bandiera, palle di carta e numerosissime bottigliette venivano scagliate in corso di gara ed una di queste ultime colpiva alla coscia destra un assistente arbitrale, senza cagionargli alcun danno; - lanci della medesima natura venivano effettuati anche in direzione dell’altro assistente che non veniva colpito, ma era fatto oggetto di continue grida offensive; - prima dell’inizio della gara, peraltro, gruppi di sostenitori locali assumevano atteggiamento ostile verso la comitiva ospite che giungeva in pullman allo stadio dando luogo a grida e fischi; - subito dopo si aveva modo di constatare l’indebita presenza di numerose persone che sostavano all’interno del recinto di gioco – per diretta responsabilità della società -, situazione che faceva registrare, altresì, grida, spintoni e qualche contatto fisico, uno dei quali in particolare costituito da comportamento di una persona non identificata, comunque addetta della società locale, che colpiva un calciatore ospite con uno schiaffo. Durante il secondo tempo di gara un calciatore del Benevento, che rientrava agli spogliatoi perché espulso, veniva colpito con un calcio da un addetto della società; a carico di entrambi i calciatori, come sopra colpiti, non venivano rilevati danni fisici né comunque da alcuno denunciati ai rappresentanti degli organi federali. - I servizi igienici e gli spogliatoi riservati ai sostenitori ed ai tesserati della squadra ospite presentavano, al termine dell’incontro, diffusi danni di varia natura. - La società Benevento proponeva tempestivo e rituale reclamo segnalando che la gara non si sarebbe svolta in condizione di regolarità in conseguenza di asseriti episodi di violenza ai danni dei calciatori beneventani dei quali sarebbe rimasto condizionato il rendimento atletico ed agonistico. - A sostegno di tale assunto si richiamavano le interruzioni del gioco dovute al comportamento dei tifosi locali, nonchè quelle motivate dalle sostituzioni e si segnalava che la presenza di tifosi in prossimità del terreno di gioco oltre che i già richiamati lanci avrebbero cagionato disagio psicologico degli atleti impegnati nella fase finale dell’incontro. - Si rappresentava ancora che tale situazione si era verificata sin dall’arrivo della comitiva nei pressi dello stadio, quando i sostenitori locali, con atteggiamento di violenza anche consistita in lanci di oggetti, avrebbero messo “a repentaglio l’incolumità dei calciatori”. - La reclamante si doleva, inoltre, della presenza indebita di persone che stazionavano in prossimità degli spogliatoi e descriveva episodi di aggressione fisica portata ai danni dei propri calciatori, i quali, si sosteneva, si erano comunque schierati in campo nonostante fossero rimasti scossi dai citati episodi. - Si aggiungeva, poi, che anche durante le fasi di riscaldamento gli atteggiamenti aggressivi si ripetevano, sottolineandosi, in particolare, il pericolo per la propria incolumità che sarebbe stato corso dal portiere, in direzione del quale dei malintenzionati si sarebbero scagliati. - Dopo aver censurato alcune decisioni tecniche del direttore di gara, la società reclamante tornava a segnalare il clima di disfavore e di costante pericolo di invasione del campo che sembrava potersi cogliere, nonché il comportamento della tifoseria protagonista di fitti lanci di oggetti e mortaretti che avrebbero costituito condizione di irregolarità e di palese condizionamento della prestazione della compagine sannita. - Si concludeva invocando ai sensi dell’art. 12 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva la inflizione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a carico della società Crotone. - In via più gradata si sollecitava provvedimento che disponesse la ripetizione della gara. - Alla luce di quanto fin qui descritto va in primo luogo operato diretto rinvio alla parte dispositiva di questo provvedimento quanto alle sanzioni che questo Giudice Sportivo ritiene di infliggere alla società Benevento in conseguenza del comportamento tenuto dai propri sostenitori in campo avverso. - Per quel che attiene la società Crotone e il gravame proposto dalla società Benevento, si deve affermare la infondatezza del reclamo e la conseguente inaccoglibilità della domanda principale e di quella subordinata come formulate. - E’ sufficiente, infatti, in proposito richiamare le chiare ed univoche emergenze che sui fatti offrono gli atti ufficiali di gara, unica fonte informativa e probatoria per questo Giudice Sportivo. - La valutazione complessiva e ragionata degli episodi descritti negli atti sopra richiamati deve di necessità essere operata con riferimento a due specifiche circostanze di fatto: - un atteggiamento ostile e di contestazione assunto dai tIfosi locali all’arrivo del pullman della comitiva ospite, in occasione del quale non risulta referito alcunchè in ordine a reali fatti di violenza o lanci di sassi o altri oggetti che possano avere ragionevolmente intimidito i calciatori beneventani; - il secondo dato storico è rappresentato dalla presenza di estranei in prossimità degli spogliatoi che davano oggettivamente luogo a qualche disordine, all’interno del quale un calciatore della società Benevento veniva fatto oggetto di uno schiaffo ed un altro di un calcio da parte di un addetto della società locale. - Gli stessi atti ufficiali rivelano la mancanza di danni fisici conseguenti agli episodi sopra descritti e tutti quelli disponibili, da qualunque fonte provenienti, non contengono riferimento alcuno (anche solo ipotizzato) a situazioni caratterizzate da minacce o violenze che possano in qualche misura avere svolto effetti di sorta sulle condizioni psico-fisiche ed agonistiche dei calciatori della società reclamante. Tali considerazioni portano a concludere questo Giudice Sportivo che le allegazioni della società Benevento appaiono contraddette dalle fonti probatorie legittimamente utilizzate e dunque di nessuna incidenza con riferimento a quanto previsto dall’art. 12 comma 1 Codice di Giustizia Sportiva in tema di regolare svolgimento dell’incontro. - Quel che emerge è una situazione di tensione per l’importanza della gara e delle conseguenza di esse e dunque un complesso di comportamenti della tifoseria o di addetti della società dei quali questa è chiaramente chiamata a rispondere sotto il profilo disciplinare come in dispositivo, in forza del principio di responsabilità oggettiva. - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a a) di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Benevento, confermando il risultato della gara acquisito in campo (Crotone 3 – Benevento 1); b) di infliggere alla società Crotone l’ammenda di € 5.000,00; c) di infliggere alla società Benevento l’ammenda di € 1.250,00 con l’obbligo del risarcimento dei danni. - La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it