Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 314/C del 9 giugno 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FRANCESCO BAIANO (C.U. 304/C DEL 31/5/2004 GARA SANGIOVANNESE-GUBBIO DEL 30/5/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 314/C del 9 giugno 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO SOCIETA’ A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FRANCESCO BAIANO (C.U. 304/C DEL 31/5/2004 GARA SANGIOVANNESE-GUBBIO DEL 30/5/2004). Con la delibera indicata in epigrafe il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per due gare al calciatore Francesco Baiano della A.C. Sangiovannese “per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo”. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società per ottenere la riduzione della squalifica, deducendo che il Baiano, ripetutamente provocato, non avrebbe commesso atto di violenza, ma solo spintonato l’antagonista senza intenti violenti. All’esito della odierna riunione, ritiene la Commissione che il reclamo possa essere accolto. Nel referto di gara l’assistente arbitrale ha riferito che il Baiano a gioco fermo ha colpito l’avversario con un schiaffo al volto; nel supplemento acquisito dalla Commissione l’assistente arbitrale ha confermato il referto di gara, ribadendo che il Baiano non ha solo spintonato l’antagonista, ma ha aggiunto che effettivamente il calciatore é stato platealmente e ripetutamente provocato dall’avversario che ha poi colpito. Confermando la circostanza delle provocazioni operate in danno del Baiano, le risultanze ufficiali portano quanto meno a dubitare che si sia trattato di un vero e proprio atto di violenza, e cioè di un atto finalizzato a ledere, e inducono a sussumere la fattispecie in esame nella categoria delle condotte scorrette, per la quale é sanzione adeguata la squalifica per un solo turno; in tal senso si deve modificare la delibera impugnata. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo proposto dalla società A.C. Sangiovannese 1927 S.p.a. riducendo ad una gara effettiva la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Francesco Baiano. La tassa non va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it