Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 321/C del 16 giugno 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI SANDRO ZUCCHI, MEDICO SOCIALE DELLA SOCIETA’ VITERBESE, DI EDOARDO CATINALI, CALCIATORE DELLA SOCIETA’ TARANTO CALCIO, DELLA SOCIETA’ U.S. VITERBESE CALCIO ’90 S.R.L. E DELLA SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L.-.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 321/C del 16 giugno 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI SANDRO ZUCCHI, MEDICO SOCIALE DELLA SOCIETA’ VITERBESE, DI EDOARDO CATINALI, CALCIATORE DELLA SOCIETA’ TARANTO CALCIO, DELLA SOCIETA’ U.S. VITERBESE CALCIO ’90 S.R.L. E DELLA SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L.-. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., in data 21 maggio 2004, si contestava: - a Sandro Zucchi, medico sociale della società U.S. Viterbese Calcio '90 S.r.l. e ad Edoardo Catinali, calciatore tesserato della società Taranto Calcio S.r.l., la violazione di cui all’art. 1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva perché, al 96° minuto della gara Viterbese-Taranto del 28 Marzo 2004, il medico sociale della Viterbese, Sandro Zucchi, rivolgeva un gesto volgare alla panchina della società ospitata, suscitando la reazione dei tifosi del Taranto. A fine gara si accendevano dei tafferugli tra i tesserati delle due società e tra i più facinorosi si distingueva il calciatore Edoardo Catinali, della società Taranto; nel corso di tali tafferugli il collaboratore dell’Ufficio Indagini veniva apostrofato con frasi ingiuriose dirette e allo stesso e all’istituzione da lui rappresentata, spintonato, aggredito e ferito leggermente all’indice della mano sinistra: l’autore di tale aggressione veniva identificato dal dirigente accompagnatore della società Taranto Calcio S.r.l., Telegrafo Francesco, nella persona di un magazziniere che però non risulta né tesserato né legato da rapporto di collaborazione formale con la società Taranto; - alla società U.S. Viterbese Calcio '90 S.r.l. la violazione di cui all’art. 2 comma 4) del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato Zucchi; - alla società Taranto Calcio S.r.l. la violazione di cui all’art. 2 comma 4) del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio calciatore Catinali ed inoltre per lo stesso titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 9 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva, nella violazione ascritta ad un proprio addetto, non tesserato, per aver ingiuriato ed aggredito al termine della gara il collaboratore dell’Ufficio Indagini. Sia le società che i tesserati hanno fatto pervenire, nei termini consentiti , memorie difensive nelle quali contestandosi la ricostruzione dei fatti avvalorata negli atti ufficiali , si richiede il proscioglimento dei soggetti deferiti e in subordine l’applicazione di minime sanzioni. All’odierna riunione nessuno è comparso in rappresentanza delle società Taranto Calcio e U.S. Viterbese e dei tesserati Sandro Zucchi e Edoardo Catinali. Il rappresentante della Procura Federale avv. Federico Bagattini ha concluso il suo intervento chiedendo alla Commissione che, ritenendo acclarata la responsabilità dei soggetti deferiti , agli stessi vengano irrogate le seguenti sanzioni: a Sandro Zucchi, un mese di inibizione, alla società Viterbese 2.000,00 euro di ammenda, a Edoardo Catinali due giornate di squalifica da scontarsi nelle gare di Campionato ed alla società Taranto 5.000,00 euro di ammenda. Ritiene la Commissione che dall’esame degli atti ufficiali del tutto precisi e dettagliati, emerga in modo chiaro ed inequivocabile la responsabilità dei tesserati Sandro Zucchi e Edoardo Catinali nonchè la conseguente responsabilità oggettiva delle rispettive società; i motivi illustrati nelle me morie difensive appaiono poco convincenti e soprattutto privi di riscontri probatori. Per quanto riguarda la graduazione delle relative sanzioni, la Commissione ritiene equa la richiesta formulata dal rappresentante della Procura Federale e ne delibera il totale accoglimento. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di irrogare alla società U.S. Viterbese Calcio '90 S.r.l. l’ammenda di 2.000,00 euro, a Sandro Zucchi, medico sociale della Viterbese Calcio, l’inibizione di un mese, a Edoardo Catinali, calciatore della società Taranto Calcio,la squalifica di due gare effettive da scontarsi in Campionato ed alla società Taranto Calcio S.r.l. l’ammenda di 5.000,00 euro.
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