Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 325/C del 23 giugno 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO CALCIATORE OKOROJI HENRY (A.C. REGGIANA S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE (C.U. N. 311/C DEL 7/6/2004 GARA REGGIANA-VARESE DEL 6/6/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 325/C del 23 giugno 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO CALCIATORE OKOROJI HENRY (A.C. REGGIANA S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE (C.U. N. 311/C DEL 7/6/2004 GARA REGGIANA-VARESE DEL 6/6/2004). Il sig. Okoroji Henry tesserato della A.C. Reggiana S.p.a. propone reclamo avverso la squalifica per quattro gare effettive irrogata dal Giudice Sportivo con C.U. n. 311/C del 7/6/2004, in quanto “perché al termine della gara e dunque al di fuori di ogni contesto agonistico, colpiva con calci e pugni un avversario, provocando, altresì il pericolo di altre colluttazioni”, gara playout serie C1 girone A. Nel proprio documento difensivo, si ammette in sintesi che, rientrando negli spogliatoi al termine della gara, e quindi ancora in stato di trance agonistica, il ricorrente colpiva con calci e pugni un calciatore dell’altra squadra essendone stato asseritamene e reiteratamente provocato durante l’incontro e che l’aggressione veniva interrotta dagli addetti alla sicurezza. Sulla provocazione, si insiste come fatto logico e deduttivo, in mancanza di elementi ufficiali, sottolineando proprio la veemenza della reazione mirata esclusivamente nei confronti del calciatore del Varese Bertani. Questi poi risulterebbe tra l’altro essere rientrato negli spogliatoi senza bisogno di cure mediche e senza danno fisico alcuno. Con ciò si rafforzerebbe l’ipotesi che il comportamento posto in essere non avrebbe i caratteri particolari della violenza e della gravità. Il ricorso si sostanzia di ampia giurisprudenza, anche recente, di questa Commissione con propria coerente visione e si conclude richiedendo la riduzione della sanzione che appare negli attuali termini sproporzionata ed afflittiva. Alla riunione odierna, giusta delega, è presente per la parte l’avv. Mattia Grassani. Nel proprio intervento e con riferimento al fatto, il legale si rifà a quanto in memoria, citando e commentando precedente coerente giurisprudenza di questa Commissione, avuto soprattutto riguardo alla violenza non particolare, comunque priva di danni fisici apprezzabili e senza bisogno di interventi sanitari. Con riferimento al rischio degenerativo degli incidenti, di cui pure nella sentenza del Giudice Sportivo, si rappresenta la assoluta assenza di supporto probatorio negli atti ufficiali di gara. Si conferma infine la richiesta di riduzione della squalifica a due giornate con 500,00 euro di ammenda. Orbene, questa Commissione, esaminati gli atti ufficiali di gara, ritiene che l’aggressione così come descritta integri perfettamente il carattere della particolare violenza. Se infatti non sono state provocate “ferite visibili”, è pur vero che “l’intervento degli addetti alla sicurezza e dei compagni di squadra abbia limitato la prosecuzione dell’aggressione”. Tanto, come da referto arbitrale. Quanto poi alla provocazione nulla risulta in atti, cosicché la si deve ritenere solamente asserita, anche se non può non colpire la reazione dell’ Okoroji così mirata e determinata. Quanto infine al rischio degenerativo adombrato, si deve concordare sul fatto che esso è apprezzabile solo in via di ipotesi, senza essere però suffragata da circostanze oggettive e documentazione alcuna. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo del calciatore Okoroji Henry (A.C. Reggiana S.p.a.) riducendo la squalifica a tre gare effettive da scontarsi nel Campionato 2004-2005. La tassa non va addebitata.
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