Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 325/C del 23 giugno 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO CALCIATORE OKOROJI HENRY (A.C. REGGIANA S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE (C.U. N. 311/C DEL 7/6/2004 GARA REGGIANA-VARESE DEL 6/6/2004).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 325/C del 23 giugno 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO CALCIATORE OKOROJI HENRY (A.C. REGGIANA S.P.A.)
AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE (C.U. N. 311/C DEL 7/6/2004
GARA REGGIANA-VARESE DEL 6/6/2004).
Il sig. Okoroji Henry tesserato della A.C. Reggiana S.p.a. propone
reclamo avverso la squalifica per quattro gare effettive irrogata dal Giudice
Sportivo con C.U. n. 311/C del 7/6/2004, in quanto “perché al termine della
gara e dunque al di fuori di ogni contesto agonistico, colpiva con calci e pugni
un avversario, provocando, altresì il pericolo di altre colluttazioni”, gara playout
serie C1 girone A.
Nel proprio documento difensivo, si ammette in sintesi che, rientrando negli
spogliatoi al termine della gara, e quindi ancora in stato di trance agonistica, il
ricorrente colpiva con calci e pugni un calciatore dell’altra squadra essendone
stato asseritamene e reiteratamente provocato durante l’incontro e che
l’aggressione veniva interrotta dagli addetti alla sicurezza.
Sulla provocazione, si insiste come fatto logico e deduttivo, in mancanza di
elementi ufficiali, sottolineando proprio la veemenza della reazione mirata
esclusivamente nei confronti del calciatore del Varese Bertani. Questi poi
risulterebbe tra l’altro essere rientrato negli spogliatoi senza bisogno di cure
mediche e senza danno fisico alcuno. Con ciò si rafforzerebbe l’ipotesi che il
comportamento posto in essere non avrebbe i caratteri particolari della
violenza e della gravità.
Il ricorso si sostanzia di ampia giurisprudenza, anche recente, di questa
Commissione con propria coerente visione e si conclude richiedendo la
riduzione della sanzione che appare negli attuali termini sproporzionata ed
afflittiva.
Alla riunione odierna, giusta delega, è presente per la parte l’avv.
Mattia Grassani.
Nel proprio intervento e con riferimento al fatto, il legale si rifà a quanto in
memoria, citando e commentando precedente coerente giurisprudenza di
questa Commissione, avuto soprattutto riguardo alla violenza non particolare,
comunque priva di danni fisici apprezzabili e senza bisogno di interventi
sanitari.
Con riferimento al rischio degenerativo degli incidenti, di cui pure nella
sentenza del Giudice Sportivo, si rappresenta la assoluta assenza di supporto
probatorio negli atti ufficiali di gara.
Si conferma infine la richiesta di riduzione della squalifica a due giornate con
500,00 euro di ammenda.
Orbene, questa Commissione, esaminati gli atti ufficiali di gara, ritiene
che l’aggressione così come descritta integri perfettamente il carattere della
particolare violenza. Se infatti non sono state provocate “ferite visibili”, è pur
vero che “l’intervento degli addetti alla sicurezza e dei compagni di squadra
abbia limitato la prosecuzione dell’aggressione”. Tanto, come da referto
arbitrale.
Quanto poi alla provocazione nulla risulta in atti, cosicché la si deve ritenere
solamente asserita, anche se non può non colpire la reazione dell’ Okoroji
così mirata e determinata.
Quanto infine al rischio degenerativo adombrato, si deve concordare sul fatto
che esso è apprezzabile solo in via di ipotesi, senza essere però suffragata da
circostanze oggettive e documentazione alcuna.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo del calciatore Okoroji Henry (A.C.
Reggiana S.p.a.) riducendo la squalifica a tre gare effettive da scontarsi nel
Campionato 2004-2005.
La tassa non va addebitata.
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