Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 326/C del 23 giugno 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI EZIO CAPUANO, ALLENATORE DELLA SOCIETA’ SORA, E DELLA SOCIETA’ A.S. SORA S.R.L.-.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 326/C del 23 giugno 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI EZIO CAPUANO, ALLENATORE DELLA SOCIETA’ SORA, E DELLA SOCIETA’ A.S. SORA S.R.L.-. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stato contestato; — al sig. Ezio Capuano, allenatore della società Sora la violazione di cui agli artt. 1 comma 1) e 17 comma 8) del Codice di Giustizia Sportiva per essere entrato, durante l’intervallo, negli spogliatoi dei calciatori in occasione della gara Paternò - Sora del 2 maggio 2004 seppure squalificato; — alla società A.S. Sora S.r.l., per responsabilità oggettiva, la violazione di cui all’art. 2 comma 4) del C.G.S.-. Con memoria difensiva di data 10/6/2004, la società Sora ha contestato, per i rappresentati motivi ai quali si fa espresso rinvio, la fondatezza degli addebiti mossi al proprio allenatore, sostanzialmente assumendo che nella dedotta circostanza il medesimo si recò negli spogliatoi della squadra “solo e soltanto per soddisfare i suoi bisogni fisiologici a ciò costretto dal fatto che nella tribuna dello stadio non esiste un adeguato servizio igienico, quindi non con l’intento di contravvenire alle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva. Per il che, ha concluso chiedendo: in tesi, il proscioglimento pieno degli incolpati ed in mero subordine, il minimo delle sanzioni previste. All’odierna riunione, il rappresentante della Procura Federale, avv. Federico Bagattini, ha motivatamente chiesto affermarsi la colpevolezza dei deferiti e di conseguenza comminarsi rispettivamente a ciascuno di essi le sanzioni di cui in appresso: al sig. Capuano, 1 mese di squalifica ed alla società A.S. Sora S.r.l l’ammenda di 500,00 euro. Preso atto di tutto quanto sopra, questa Commissione è pervenuta al convincimento che dagli atti acquisiti emerga con certezza sia la colpevolezza del tesserato in ordine a quanto gli viene contestato, sia la conseguente responsabilità oggettiva della società. Questo, atteso che dai documenti ufficiali, in quanto tali fonte di prova privilegiata per gli Organi della Giustizia Sportiva, emerge per certo che, nell’intervallo fra il primo ed il secondo tempo della gara di cui trattasi, il Capuano ebbe ad entrare nello spogliatoio della sua squadra “fermandosi li per tutto l’intervallo”. Di conseguenza, la tesi dell’accesso nei detti locali per imprescindibili “bisogni fisiologici” che non era altrimenti possibile soddisfare, non può essere recepita. Fermo restando quanto sopra, ritiene tuttavia il giudicante che, nel mentre le richieste formulate dal rappresentante della Procura Federale a carico della società meritano totale accoglimento, l’infrazione commessa dal detto tesserato trovi equa sanzione nella squalifica di 15 giorni. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di infliggere all’allenatore Capuano Ezio (A.S. Sora S.r.l.) la sanzione della squalifica di 15 giorni da scontarsi nel Campionato 2004/2005 ed alla società A.S. Sora S.r.l. la sanzione dell’ammenda di 500,00 euro.
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