Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 326/C del 23 giugno 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DI FRANCESCO D’ANGELO, AMMINISTRATORE SOCIETA’ NOCERINA, DELLA SOCIETA’ A.G. NOCERINA 1910 S.R.L. E DI GRAZIANO NOCERA, TESSERATO DELLA SOCIETA’ S.S. TIVOLI CALCIO 1919 S.R.L. -.
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 326/C del 23 giugno 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI
SERIE C A CARICO DI FRANCESCO D’ANGELO, AMMINISTRATORE
SOCIETA’ NOCERINA, DELLA SOCIETA’ A.G. NOCERINA 1910 S.R.L. E DI
GRAZIANO NOCERA, TESSERATO DELLA SOCIETA’ S.S. TIVOLI CALCIO
1919 S.R.L. -.
Su deferimento del Presidente della Lega Professionisti Serie C è stata
contestata ai signori Francesco D’Angelo, quale amministratore della A.G.
Nocerina 1910 S.r.l. e Graziano Nocera calciatore attualmente tesserato per
la società S.S. Tivoli Calcio 1919 S.r.l. e già tesserato nella stagione sportiva
2002/03 per la società Nocerina nonché alla stessa A.G. Nocerina 1910 S.r.l.
per responsabilità diretta ex art.2, comma 4) C.G.S., la violazione di cui all’art.
94, commi 1) e 2) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 1 del C.G.S. per avere
pattuito un compenso di 11.971,96 euro oltre a quello risultante nel contratto
depositato in Lega.
Quanto al Graziano Nocera, inoltre, per avere commesso l’ulteriore violazione
di avere adito il giudice ordinario per il recupero giudiziale del predetto
compenso corrispostogli a mezzo di assegno di c.c. non onorato, senza avere
previamente notificato tale sua iniziativa alla Lega.
Nei termini assegnati, l’avv. Eduardo Chiacchio, nella qualità di
difensore dell’avv. Francesco D’Angelo e della società A.G. Nocerina ha
presentato una memoria difensiva nella quale nega, con ampie
argomentazioni alle quali si fa espresso richiamo, la fondatezza dell’addebito
mosso ai propri assistiti e conclusivamente chiede “il totale proscioglimento
delle parti deferite per palese insussistenza dell’addebito contestato”. Si è
inoltre riservato di produrre ulteriori memorie e documenti in sede
dibattimentale.
A suffragio di ciò sostanzialmente assume che gli importi dovuti dalla A.G.
Nocerina al calciatore Nocera ed a questi poi corrisposti erano di esclusiva
natura contrattuale, che nulla era dovuto al Nocera per presunti compensi
extra contrattuali e che da nessun documento o atto del procedimento risulta
una qualsivoglia pattuizione extra contrattuale.
All’odierna riunione sono comparsi: l’avv. Chiacchio, che ha
ulteriormente illustrato le argomentazioni svolte e riaffermato le richieste
avanzate nel precedente scritto defensionale; l’avv. Francesco D’Angelo, che
ha dichiarato di non avere avuto conoscenza delle ragioni di credito vantate
dal calciatore Nocera nei confronti della A.G. Nocerina e per il cui recupero lo
stesso aveva adito il giudice ordinario, non essendo all’epoca Presidente della
società; il Nocera, il quale ha chiarito che la somma il cui pagamento aveva
rivendicato dalla A.G. Nocerina, gli era per la più parte dovuta a titolo di
rimborso delle spese di affitto di un appartamento ove aveva dovuto
trasferirsi, che la società presso cui era tesserato si era impegnata a tenere a
proprio carico, formalizzando l’impegno assunto in apposita scrittura.
Atteso tutto quanto sopra, ritiene questa Commissione che gli atti
ufficiali e le risultanze dibattimentali provino la responsabilità dei deferiti A.G.
Nocerina e Graziano Nocera in merito agli addebiti loro contestati — stante,
per espressa statuizione legislativa, l’indubbia natura di componente
retributiva, ai fini sia civilistici che fiscali, del rimborso delle spese di alloggio -
e che pertanto la richiesta di proscioglimento possa trovare accoglimento nei
confronti del solo avv. Francesco D’Angelo, risultato non essere Presidente
della società incolpata all’epoca dei fatti contestati e conseguentemente
estraneo ai predetti.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di prosciogliere Francesco D’Angelo, amministratore della società Nocerina, di
infliggere alla società A.G. Nocerina S.r.l. l’ammenda di 9.000,00 euro ed al
tesserato Graziano Nocera l’ammenda di 500,00 euro.
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