Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 3332/C del 30 giugno 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ALBERTO BISSI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ PRO VERCELLI, E DELLA SOCIETA’ U.S. PRO VERCELLI CALCIO S.R.L.-.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 3332/C del 30 giugno 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ALBERTO BISSI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ PRO VERCELLI, E DELLA SOCIETA’ U.S. PRO VERCELLI CALCIO S.R.L.-. Su deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. questa Commissione ha contestato al sig Alberto Bissi, presidente, alla data dei fatti, della società U.S. Pro Vercelli Calcio S.r.l. ed alla stessa società a titolo di responsabilità diretta, la violazione di cui all’art. 7, commi 1), 2) e 3) ed all’art. 1 del C.G.S per aver posto in essere comportamenti antiregolamentari consistenti nella alterazione dei documenti richiesti dalla CO.Vl.SO.C. e nell’aver fornito mendace risposta ai quesiti posti dalla stessa, al fine di ottenere, come riusciva ad ottenere, l’iscrizione al campionato professionistico di Serie C2 relativo alla stagione sportiva 2003/2004, al quale non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti al momento del fatto. Prima del dibattimento la società incolpata ha fatto pervenire corposa memoria difensiva contestando gli addebiti e le risultanze degli accertamenti effettuati dall’Ufficio Indagini richiesti dalla Procura Federale a seguito della pubblicazione su “Il Sole 24 Ore” del 25/11/2003 (pag. 36) di un articolo concernente i coinvolgimenti in un affermato dissesto della U.S. Pro Vercelli, di vari personaggi e società alla stessa collegati. All’odierna adunanza al termine dell’istruzione dibattimentale, il rappresentante della Procura Federale, in base al fatti emersi dalle indagini, ha chiesto che venissero riconosciute le responsabilità contestate e irrogate la sanzione di 2 anni di inibizione all’ex presidente sig Alberto Bissi, e alla società, in via principale, quella della retrocessione all’ultimo posto in classifica e, in subordine, la sanzione di sei punti di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato. La difesa, riportandosi a quanto esposto nella memoria, ha chiesto il proscioglimento per il Bissi e per la società, in subordine per quest’ultima, una sanzione massima di 2 punti di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato. La Commissione osserva: risulta dagli atti, come dati certi, che la U. S. Pro Vercelli S.r.l. a causa della sua posizione debitoria non venne ammessa al campionato di competenza dal Consiglio Direttivo della Lega perché le verifiche della CO.VI.SO.C., cui la società si era regolarmente sottoposta, ponevano in evidenza le seguenti inadempienze: - eccedenza di indebitamento di 724.000,00 euro; - non regolare posizione ENPALS; - mancato deposito della garanzia bancaria di 207.000,00 euro per la partecipazione al campionato; - mancato deposito delle dichiarazioni liberatorie dei tesserati Michele Bassano, Roberto Birolini, Simone Gullo, Federico Marchetti Godapower Nwigwe Ikechukwu, Igor Ostopany; - mancato deposito della dichiarazione di inesistenza debiti. La Lega informando la società della mancata ammissione al campionato l’avvertiva della possibilità di proporre ricorso con atto motivato al Consiglio Federale e di regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio del 28 luglio 2003. La società proponeva ricorso in opposizione alla deliberazione del Consiglio di Lega, sostenendo: - che l’eccedenza dell’indebitamento era stata coperta mediante l’aumento del capitale sociale fino a 1.500.000,00 euro, a seguito di deliberazione dell’Assemblea straordinaria della società tenutasi il 6 luglio 2003, sottoscritto e versato per 833.000,00 euro; - la posizione Enpals era stata regolarizzata mediante il versamento delle rate scadute e non rateizzate; - la fidejussione bancaria sarebbe stata depositata nelle casse della Lega entro i termini; - le dichiarazioni liberatorie erano già state inviate in più riprese; - la dichiarazione di insesistenza di debiti non era stata inviata per mera dimenticanza della segreteria e che, comunque, sarebbe stata prodotta nei termini. Quindi la società documentava quanto segue: - versamento del capitale sociale deliberato dall’Assemblea straordinaria del 16/07/2003 di 833.000,00 euro con valuta 24/7/2003; - liberatoria dell’Enpals in data 24/7/2003, a seguito dell’avvenuta regolarizzazione; - la dichiarazione, secondo il modulo di rito, di inesistenza di debiti in data 23/07/2003; - lettera fidejussoria per 207.000,00 euro della Biverbanca - Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli, in data 25/07/2003. Il Consiglio Federale, su parere favorevole della CO.VI.SO.C ed avendo la Lega comunicato il rituale assolvimento degli adempimenti richiesti, con deliberazione 31luglio 2003 (C.U. n. 35/A) accoglieva il ricorso e ammetteva la U.S. Pro Vercelli Calcio s.r.l. al campionato di competenza (Serie C2). Da quanto sopra accertato e visti gli esiti delle indagini in base alle quali la Procura ha effettuato le proprie contestazioni, riferibili a fatti il cui accadimento non è anteriore né coevo all’ammissione delle società al campionato, ma successivo e peraltro poco significativo ai fini del presente procedimento, deve ritenersi che le incolpazioni ascritte siano prive di fondamento. Le norme che si asseriscono violate, infatti, concernono: -A) la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della Giustizia Sportiva e dalla CO.VI.SO.C., ovvero il fornire mendace, reticente o parziale risposta ai quesiti posti dagli stessi organi. In proposito non risulta non solo, ma appare addirittura il contrario, che la U. S. Pro Vercelli su richiesta della CO.VI.SO.C. abbia omesso la produzione, o abbia alterato o abbia falsificato documenti oggetto della richiesta, che anzi proprio in base alla documentazione richiesta l’organo federale ha potuto esprimere in un primo tempo parere contrario all’ammissione della società al campionato di competenza. -B) Il tentativo di ottenere l’ottenimento dell’iscrizione al campionato mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi. Orbene non risulta alcuna falsificazione di documenti contabili nella fase propedeutica all’ammissione al campionato , tant’è vero che l’organo federale competente ha potuto svolgere con ampiezza i propri accertamenti così da accertare con assoluta veridicità la sussistenza di una situazione debitoria che portò il Consiglio di Lega a non ammettere la società al campionato. Nè risulta alcuna falsificazione della documentazione prodotta in sede di ricorso al Consiglio Federale sopra elencata. I comportamenti e gli accadimenti successivi dimostrano unicamente che fatti sopravvenuti nel corso del campionato hanno reso critica le situazione economica e dirigenziale della società fino al punto che la Procura della Repubblica di Vercelli, su esposto del Presidente del Collegio Sindacale della società, presentava al Tribunale istanza di fallimento rappresentando una situazione in base ad un bilancio di verifica al 13/11/2003 con perdite pari ad 1.671.672,28 euro ed un patrimonio netto negativo di 1.006.499,53 euro. Orbene una tale situazione sopravvenuta, ammesso che fosse stata reale, poteva indurre la F.I.G.C. ad esercitare quel potere di denunzia al Tribunale ex art. 2409 c.c., espressamente prevista dall’art. 13 della Legge 23/3/1981 n. 91, ove la Procura della Repubblica di Vercelli non avesse già provveduto alle presentazioni dell’istanza di fallimento. Ma la rappresentazione dello stato di dissesto non apparve rispondente alla effettiva realtà se è vero, come non è da revocarsi in dubbio, che la stessa Procura della Repubblica meglio esaminata la situazione presentò desistenza dalla presentata istanza ed il Tribunale di Vercelli con sentenza 4 giugno 2004 dispose l’archiviazione della stessa. Non essendo pertanto ravvisabile nella condotta dell’ex presidente della società Alberto Bissi, alcuna delle violazioni ascrittegli, nè sussistendo conseguentemente responsabilità alcuna a carico della società, la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere il sig. Alberto Bissi e la società U.S. Pro Vercelli Calcio S.r.l. dagli addebiti loro contestati.
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