Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 3332/C del 30 giugno 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ALBERTO BISSI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ PRO VERCELLI, E DELLA SOCIETA’ U.S. PRO VERCELLI CALCIO S.R.L.-.
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 3332/C del 30 giugno 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI ALBERTO BISSI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA
SOCIETA’ PRO VERCELLI, E DELLA SOCIETA’ U.S. PRO VERCELLI
CALCIO S.R.L.-.
Su deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. questa
Commissione ha contestato al sig Alberto Bissi, presidente, alla data dei fatti,
della società U.S. Pro Vercelli Calcio S.r.l. ed alla stessa società a titolo di
responsabilità diretta, la violazione di cui all’art. 7, commi 1), 2) e 3) ed all’art.
1 del C.G.S per aver posto in essere comportamenti antiregolamentari
consistenti nella alterazione dei documenti richiesti dalla CO.Vl.SO.C. e
nell’aver fornito mendace risposta ai quesiti posti dalla stessa, al fine di
ottenere, come riusciva ad ottenere, l’iscrizione al campionato professionistico
di Serie C2 relativo alla stagione sportiva 2003/2004, al quale non avrebbe
potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti al momento del
fatto.
Prima del dibattimento la società incolpata ha fatto pervenire corposa
memoria difensiva contestando gli addebiti e le risultanze degli accertamenti
effettuati dall’Ufficio Indagini richiesti dalla Procura Federale a seguito della
pubblicazione su “Il Sole 24 Ore” del 25/11/2003 (pag. 36) di un articolo
concernente i coinvolgimenti in un affermato dissesto della U.S. Pro Vercelli,
di vari personaggi e società alla stessa collegati.
All’odierna adunanza al termine dell’istruzione dibattimentale, il
rappresentante della Procura Federale, in base al fatti emersi dalle indagini,
ha chiesto che venissero riconosciute le responsabilità contestate e irrogate la
sanzione di 2 anni di inibizione all’ex presidente sig Alberto Bissi, e alla
società, in via principale, quella della retrocessione all’ultimo posto in
classifica e, in subordine, la sanzione di sei punti di penalizzazione da
scontarsi nel prossimo campionato.
La difesa, riportandosi a quanto esposto nella memoria, ha chiesto il
proscioglimento per il Bissi e per la società, in subordine per quest’ultima, una
sanzione massima di 2 punti di penalizzazione da scontarsi nel prossimo
campionato.
La Commissione osserva:
risulta dagli atti, come dati certi, che la U. S. Pro Vercelli S.r.l. a causa della
sua posizione debitoria non venne ammessa al campionato di competenza
dal Consiglio Direttivo della Lega perché le verifiche della CO.VI.SO.C., cui la
società si era regolarmente sottoposta, ponevano in evidenza le seguenti
inadempienze:
- eccedenza di indebitamento di 724.000,00 euro;
- non regolare posizione ENPALS;
- mancato deposito della garanzia bancaria di 207.000,00 euro per la
partecipazione al campionato;
- mancato deposito delle dichiarazioni liberatorie dei tesserati Michele
Bassano, Roberto Birolini, Simone Gullo, Federico Marchetti Godapower
Nwigwe Ikechukwu, Igor Ostopany;
- mancato deposito della dichiarazione di inesistenza debiti.
La Lega informando la società della mancata ammissione al campionato
l’avvertiva della possibilità di proporre ricorso con atto motivato al Consiglio
Federale e di regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio del
28 luglio 2003.
La società proponeva ricorso in opposizione alla deliberazione del Consiglio di
Lega, sostenendo:
- che l’eccedenza dell’indebitamento era stata coperta mediante l’aumento del
capitale sociale fino a 1.500.000,00 euro, a seguito di deliberazione
dell’Assemblea straordinaria della società tenutasi il 6 luglio 2003, sottoscritto
e versato per 833.000,00 euro;
- la posizione Enpals era stata regolarizzata mediante il versamento delle rate
scadute e non rateizzate;
- la fidejussione bancaria sarebbe stata depositata nelle casse della Lega
entro i termini;
- le dichiarazioni liberatorie erano già state inviate in più riprese;
- la dichiarazione di insesistenza di debiti non era stata inviata per mera
dimenticanza della segreteria e che, comunque, sarebbe stata prodotta nei
termini. Quindi la società documentava quanto segue:
- versamento del capitale sociale deliberato dall’Assemblea straordinaria del
16/07/2003 di 833.000,00 euro con valuta 24/7/2003;
- liberatoria dell’Enpals in data 24/7/2003, a seguito dell’avvenuta
regolarizzazione;
- la dichiarazione, secondo il modulo di rito, di inesistenza di debiti in data
23/07/2003;
- lettera fidejussoria per 207.000,00 euro della Biverbanca - Cassa di
Risparmio di Biella e Vercelli, in data 25/07/2003.
Il Consiglio Federale, su parere favorevole della CO.VI.SO.C ed avendo la
Lega comunicato il rituale assolvimento degli adempimenti richiesti, con
deliberazione 31luglio 2003 (C.U. n. 35/A) accoglieva il ricorso e ammetteva
la U.S. Pro Vercelli Calcio s.r.l. al campionato di competenza (Serie C2).
Da quanto sopra accertato e visti gli esiti delle indagini in base alle quali la
Procura ha effettuato le proprie contestazioni, riferibili a fatti il cui accadimento
non è anteriore né coevo all’ammissione delle società al campionato, ma
successivo e peraltro poco significativo ai fini del presente procedimento,
deve ritenersi che le incolpazioni ascritte siano prive di fondamento.
Le norme che si asseriscono violate, infatti, concernono:
-A) la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione, anche parziale, dei
documenti richiesti dagli Organi della Giustizia Sportiva e dalla CO.VI.SO.C.,
ovvero il fornire mendace, reticente o parziale risposta ai quesiti posti dagli
stessi organi.
In proposito non risulta non solo, ma appare addirittura il contrario, che la U.
S. Pro Vercelli su richiesta della CO.VI.SO.C. abbia omesso la produzione, o
abbia alterato o abbia falsificato documenti oggetto della richiesta, che anzi
proprio in base alla documentazione richiesta l’organo federale ha potuto
esprimere in un primo tempo parere contrario all’ammissione della società al
campionato di competenza.
-B) Il tentativo di ottenere l’ottenimento dell’iscrizione al campionato mediante
falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi.
Orbene non risulta alcuna falsificazione di documenti contabili nella fase
propedeutica all’ammissione al campionato , tant’è vero che l’organo federale
competente ha potuto svolgere con ampiezza i propri accertamenti così da
accertare con assoluta veridicità la sussistenza di una situazione debitoria che
portò il Consiglio di Lega a non ammettere la società al campionato.
Nè risulta alcuna falsificazione della documentazione prodotta in sede di
ricorso al Consiglio Federale sopra elencata.
I comportamenti e gli accadimenti successivi dimostrano unicamente che fatti
sopravvenuti nel corso del campionato hanno reso critica le situazione
economica e dirigenziale della società fino al punto che la Procura della
Repubblica di Vercelli, su esposto del Presidente del Collegio Sindacale della
società, presentava al Tribunale istanza di fallimento rappresentando una
situazione in base ad un bilancio di verifica al 13/11/2003 con perdite pari ad
1.671.672,28 euro ed un patrimonio netto negativo di 1.006.499,53 euro.
Orbene una tale situazione sopravvenuta, ammesso che fosse stata reale,
poteva indurre la F.I.G.C. ad esercitare quel potere di denunzia al Tribunale
ex art. 2409 c.c., espressamente prevista dall’art. 13 della Legge 23/3/1981 n.
91, ove la Procura della Repubblica di Vercelli non avesse già provveduto alle
presentazioni dell’istanza di fallimento.
Ma la rappresentazione dello stato di dissesto non apparve rispondente alla
effettiva realtà se è vero, come non è da revocarsi in dubbio, che la stessa
Procura della Repubblica meglio esaminata la situazione presentò desistenza
dalla presentata istanza ed il Tribunale di Vercelli con sentenza 4 giugno 2004
dispose l’archiviazione della stessa.
Non essendo pertanto ravvisabile nella condotta dell’ex presidente della
società Alberto Bissi, alcuna delle violazioni ascrittegli, nè sussistendo
conseguentemente responsabilità alcuna a carico della società, la
Commissione
d e l i b e r a
di prosciogliere il sig. Alberto Bissi e la società U.S. Pro Vercelli Calcio S.r.l.
dagli addebiti loro contestati.
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