Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 334/C del 30 giugno 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ROBERTO DE JULIIS, CALCIATORE DELLA SOCIETA’ FROSINONE CALCIO, E DELLA SOCIETA’ FROSINONE CALCIO S.R.L.-
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 334/C del 30 giugno 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI ROBERTO DE JULIIS, CALCIATORE DELLA SOCIETA’ FROSINONE
CALCIO, E DELLA SOCIETA’ FROSINONE CALCIO S.R.L.-
Su deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. è stato contestato
- a Roberto De Juliis, calciatore della società Frosinone Calcio, la violazione
dell’art. 1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva perché tra la fine del 1°
tempo e l’inizio del 2° tempo della gara Melfi-Frosinone del 9/5/2004 staccava
le reti delle porte del campo di gioco provocando un ritardo nella ripresa del
gioco e questo perché la partita Igea Virtus B.-Brindisi era iniziata con circa 20
minuti di ritardo permettendo così alla società Brindisi di conoscere il risultato
della partita Melfi-Frosinone;
- alla società Frosinone Calcio S.r.l. la violazione di cui art. 2 comma 4) del
Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità oggettiva in ordine agli
addebiti contestati al proprio tesserato.
Nell’odierna riunione sono presenti per la procura l’avv. Mario Taddeucci
Sassolini e l'avv. Alessio Piscini per il calciatore De Juliis e la società
Frosinone.
Il rappresentante della Procura chiede, affermata la responsabilità,
l’irrogazione della squalifica per quattro gare effettive per il De Juliis e
dell’ammenda di 2.500,00 euro per la società Frosinone.
L’avv. Piscini chiede il proscioglimento del De Juliis e della società ed in
subordine il minimo della pena prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.
Rileva questa Commissione che i fatti ascritti al De Juliis ed alla società,
per responsabilità oggettiva, risultano acclarati dalla dettagliata relazione del
rappresentante dell’Ufficio Indagini ed anche dalle stesse ammissioni fatte
nella memoria difensiva. Si tratta quindi di determinare l’entità della sanzione.
Il comportamento è censurabile e non è “di lieve entità” né può ritenersi
scusabile perché messo in atto per “parificare” l’orario d’inizio del secondo
tempo a quello di altra gara iniziata con ritardo. Per detto comportamento si
ritiene equo applicare al calciatore De Juliis la sanzione della squalifica fino al
15 settembre 2004 tenuto conto del periodo di sospensione dei campionati.
Per quanto riguarda la società, la cui responsabilità oggettiva va affermata,
può applicarsi la sanzione dell'ammenda di 500,00 euro che tiene conto di
quanto asserito dalla difesa in memoria, confortato da giurisprudenza di altri
organi di giustizia
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di squalificare il calciatore Roberto De Juliis (Frosinone Calcio S.r.l.) fino al 15
settembre 2004 ed irrogare alla società Frosinone Calcio S.r.l. l’ammenda di
500,00 euro.
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