Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 334/C del 30 giugno 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MICHELE COLUCCIA, AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA’ PISA CALCIO, DI PIERO CAMILLI PRESIDENTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETA’ GROSSETO E DELLE SOCIETA’ PISA CALCIO S.R.L. E U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. –
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 334/C del 30 giugno 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI MICHELE COLUCCIA, AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA
SOCIETA’ PISA CALCIO, DI PIERO CAMILLI PRESIDENTE ALL’EPOCA
DEI FATTI DELLA SOCIETA’ GROSSETO E DELLE SOCIETA’ PISA
CALCIO S.R.L. E U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. -
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. si contesta a
Michele Coluccia, amministratore delegato della società Pisa Calcio S.r.l. e
Piero Camilli, presidente all’epoca dei fatti e attualmente collaboratore della
società U.S. Grosseto F.C. S.r.l., la violazione dell’art.1 comma 1) del Codice
di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 95 e 103 per aver sottoscritto una
scrittura privata avente ad oggetto un diritto di opzione sulla “comproprietà”
del calciatore Andrea Parola senza utilizzare i moduli predisposti dalla Lega e
non depositando l’atto nei termini di cui al 5° comma del detto art. 95 N.O.I.F.;
alle due società, Pisa Calcio S.p.a. e U.S. Grosseto F.C. S.r.l. viene
contestata la violazione di cui all’art. 2, comma 4) del C.G.S per responsabilità
diretta in ordine agli addebiti contestati ai rispettivi tesserati.
Il presente deferimento trae origine da uno precede, riguardante solo
l’U.S. Grosseto prosciolta dall’incolpazione di violazione della clausola
compromissoria, per aver citato avanti l’A.G.O. la società Pisa per ivi sentirla
condannare all’adempimento del contratto, stipulato per scrittura privata,
avente per oggetto I’accordo di compartecipazione del calciatore sopra
menzionato.
Le ragioni del proscioglimento, e cioè la riconosciuta impossibilità di ricorrere
alla Giustizia domestica in presenza di una scrittura privata nulla in sede
sportiva, hanno imposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale, che
ha poi disposto il deferimento che ci occupa.
Con memoria scritta il Grosseto evidenzia che l’accordo di
compartecipazione del calciatore intervenne nelle more del passaggio della
società dal settore dilettantistico a quello professionistico e che, proprio per
questo, i dirigenti delle due società non sapevano bene quale modulistica
utilizzare; da ciò il ricorso alla scrittura privata, con riserva di regolarizzazione
appena chiarita la situazione burocratica di riferimento (come da missiva
24/2/2003 indirizzata alla società Pisa Calcio). Pertanto, in tesi si chiede il
proscioglimento dei deferiti per difetto del dolo; in ipotesi il minimo della
sanzione, stante l’elemento soggettivo della colpa.
Anche il Pisa Calcio ha fatto pervenire memoria difensiva con la quale
evidenzia, preliminarmente, la buona fede dell’A.D., ing. Coluccia, privo di una
conoscenza approfondita delle competenze di natura regolamentare in ambito
federale; nel merito si sostiene che l’accordo era comunque improduttivo di
effetti, posto che, per un atto di straordinaria amministrazione, l’A.D. ebbe ad
operare eccedendo i limiti del suo potere rappresentativo. In ipotesi, con il
richiamo di precedenti giurisprudenziali si chiede l’irrogazione di una sanzione
minima.
Le tesi difensive sopra riportate sono state ribadite nel corso
dell’odierna riunione, in opposizione alla richiesta di affermazione di
responsabilità avanzata dal rappresentante della Procura Federale, avv.
Mario Taddeucci Sassolini.
Ritiene la Commissione che il fatto oggetto di contestazione sia fuori
discussione e che la normativa del settore non sia tanto complicata da
giustificare il ricorso, sia pure occasionale e temporaneo, alla scrittura privata;
e ciò indipendentemente dai limiti dei poteri di rappresentanza ai quali si
richiama il Pisa Calcio.
Pertanto, la condotta in oggetto integra la violazione contestata e si
stima sanzione congrua per l’A.D. e per il Presidente l’inibizione sino al 31
agosto 2004; per le società a favore del Grosseto si valorizza la missiva
richiamata nella rispettiva memoria e si quantifica l’ammenda in 1.000,00
euro, mentre per l’altra società è congrua la sanzione di 1.500,00 euro di
ammenda.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di irrogare la sanzione dell’inibizione fino al 31 agosto 2004 a Michele
Coluccia (Pisa Calcio S.p.a.) ed a Piero Camilli (U.S. Grosseto F.C. S.r.l.); di
irrogare le ammende 1.000,00 euro alla società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. e
1.500,00 euro alla società Pisa Calcio S.p.a. .
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