Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 340/C del 21 luglio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ A.C. LUMEZZANE S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA CINQUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE PIOVANI GIAN PIETRO; SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE STRADA PIETRO MARCO; SQUALIFICA SEI GARE EFFETTIVE CALCIATORE SELLA MICHELE; SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE ALLENATORE D’ASTOLI GIANCARLO ED AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. 324/C DEL 21/6/2004 GARA PLAY OFF LUMEZZANE-CESENA DEL 20/6/2004). RECLAMO CALCIATORE PESTRIN MANOLO (A.C. CESENA S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA CINQUE GARE EFFETTIVE (C.U. 324/C DEL 21/6/2004 GARA PLAY-OFF LUMEZZANE-CESENA DEL 20/6/2004). RECLAMO ALLENATORE CASTORI FABRIZIO (A.C. CESENA S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 30 GIUGNO 2007 (C.U. 324/C DEL 21/6/2004 GARA PLAY-OFF LUMEZZANE-CESENA DEL 20/6/2004). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI CENTI LUIS FERNANDO, CALCIATORE DELLA SOCIETA’ LUMEZZANE; QUINTAVALLA FRANCESCO, CALCIATORE DELLA SOCIETA’ LUMEZZANE; BROCCHI NADIR, ALLENATORE IN SECONDA DELLA SOCIETA’ LUMEZZANE; REA ANGELO, CALCIATORE DELLA SOCIETA’ CESENA; RANALLI CRISTIAN, CALCIATORE DELLA SOCIETA’ CESENA; VECCHINI GIOVANNI, CALCIATORE DELLA SOCIETA’ CESENA, DE FEUDIS GIUSEPPE, CALCIATORE DELLA SOCIETA’ CESENA E DELLE SOCIETA’ A.C. LUMEZZANE S.P.A. E A.C. CESENA S.P.A.-.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 340/C del 21 luglio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ A.C. LUMEZZANE S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA CINQUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE PIOVANI GIAN PIETRO; SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE STRADA PIETRO MARCO; SQUALIFICA SEI GARE EFFETTIVE CALCIATORE SELLA MICHELE; SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE ALLENATORE D’ASTOLI GIANCARLO ED AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. 324/C DEL 21/6/2004 GARA PLAY OFF LUMEZZANE-CESENA DEL 20/6/2004). RECLAMO CALCIATORE PESTRIN MANOLO (A.C. CESENA S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA CINQUE GARE EFFETTIVE (C.U. 324/C DEL 21/6/2004 GARA PLAY-OFF LUMEZZANE-CESENA DEL 20/6/2004). RECLAMO ALLENATORE CASTORI FABRIZIO (A.C. CESENA S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 30 GIUGNO 2007 (C.U. 324/C DEL 21/6/2004 GARA PLAY-OFF LUMEZZANE-CESENA DEL 20/6/2004). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI CENTI LUIS FERNANDO, CALCIATORE DELLA SOCIETA’ LUMEZZANE; QUINTAVALLA FRANCESCO, CALCIATORE DELLA SOCIETA’ LUMEZZANE; BROCCHI NADIR, ALLENATORE IN SECONDA DELLA SOCIETA’ LUMEZZANE; REA ANGELO, CALCIATORE DELLA SOCIETA’ CESENA; RANALLI CRISTIAN, CALCIATORE DELLA SOCIETA’ CESENA; VECCHINI GIOVANNI, CALCIATORE DELLA SOCIETA’ CESENA, DE FEUDIS GIUSEPPE, CALCIATORE DELLA SOCIETA’ CESENA E DELLE SOCIETA’ A.C. LUMEZZANE S.P.A. E A.C. CESENA S.P.A.-. Sulla base degli atti ufficiali riguardanti la gara Lumezzane – Cesena, disputata il 20 giugno 2004 nell’ambito della finale play-off del campionato di serie C, girone A, il Giudice Sportivo deliberava sanzioni a carico delle due società e di vari tesserati. I reclami proposti avverso la quasi totalità delle sanzioni non venivano discussi, come stabilito, alla riunione del 2 luglio 2004, perché alla Commissione era pervenuto il deferimento, da parte del Procuratore Federale della F.I.G.C., delle medesime società e di altri tesserati, sempre con riferimento alla partita sopra indicata. Alla riunione del 16 luglio 2004, i reclami e i deferimenti venivano riuniti, per connessione oggettiva, e pertanto alla discussione ha partecipato, nel rispetto delle competenze stabilite dal C.G.S., il Vice Procuratore Federale, Avv. Federico Bagattini. I reclamanti e i soggetti deferiti – rappresentati come in verbale precisato – hanno ribadito i motivi delle rispettive impugnazioni e le controdeduzioni alle contestazioni mosse dalla Procura Federale; motivi che verranno tutti via via riportati nel corso dell’esame delle singole posizioni, cominciando da quelle per le quali viene posta in discussione la delibera del Giudice Sportivo. In via preliminare occorre risolvere la questione concernente gli atti che questa Commissione Disciplinare può utilizzare al fine del decidere, secondo le vigenti disposizioni del CGS ed avuto riguardo alle eccezioni sollevate da parte difesa della A.C. Cesena spa. In proposito va osservato quanto segue. In relazione al reclamo avverso il provvedimento sanzionatorio del G.S., la disposizione che prevede i mezzi di prova ammissibili e le formalità procedurali utilizzabili quanto ai procedimenti aventi ad oggetto infrazioni connesse allo svolgimento delle gare è quella di cui all'art. 31 CGS. Essa esclude tassativamente dal novero delle fonti di prova utilizzabili da questo Giudice la relazione e gli atti compiuti dal collaboratore dell' Ufficio Indagini, prevedendo, al co. A 1) del richiamato articolo, che abbiano valore di prova ai fini in argomento solamente i rapporti dell' arbitro, degli assistenti e del quarto ufficiale ed i relativi supplementi, ed ammettendo ai commi seguenti la c.d. prova televisiva solamente "in negativo", ossia per consentire agli organi di giustizia sportiva di poter accertare e verificare che i richiamati atti ufficiali indichino quale ammonito, espulso o comunque allontanato soggetto diverso dall' autore dell' infrazione; ovvero alle parti per dimostrare che un tesserato non abbia in alcun modo commesso l'infrazione contestata. Da tanto consegue, conformemente all' indirizzo giurisprudenziale, peraltro già affermato in altre occasioni da questa Commissione, che i reclami proposti nell'interesse della A.C. Lumezzane avverso le squalifiche dei calciatori Piovani, Strada e Sella e dell'allenatore D'Astoli e nell'interesse della A.C. Cesena avverso le squalifiche del calciatore Pestrin e dell' allenatore Castori saranno decisi sulla base dei soli atti ufficiali richiamati dall'art. 31 co. A 1) CGS, con l'eventuale ausilio della c.d. prova televisiva nei limiti "in negativo" sopra richiamati. Quanto invece al deferimento della Procura Federale, va osservato che la disposizione che prevede i mezzi di prova ammissibili e le formalità procedurali utilizzabili quanto a tale tipologia procedimentale è quella di cui all' art. 31 co. D) CGS. Essa prevede che i procedimenti relativi alle infrazioni oggetto di deferimento da parte degli organi federali si svolgano sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive. Da tanto consegue, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale peraltro già affermato in altra occasione da questa Commissione e non smentito da difforme decisione sul punto dal Giudice di ultima istanza (vedasi COM. Uff. 81/C del 5 novembre 2003, deferimento Myrtaj ed altri), che il deferimento del Procuratore Federale nei confronti dei tesserati della A.C. Lumezzane Centi, Quintavalla e Brocchi e dei tesserati della A.C. Cesena Rea, Ranalli, Vecchini e De Feudis sarà deciso sulla base degli atti richiamati dall'art. 31 co. D) CGS, ossia utilizzando gli atti contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive. In relazione, infine, all' esercizio di eventuali, ulteriori determinazioni da parte dell'Ufficio Indagini e della Procura Federale, va osservato che nulla è da trasmettere da parte di questa Commissione ai predetti organi federali, essendo i medesimi già in possesso degli atti e dei documenti necessari a tanto. Prima di entrare nel merito, la Commissione ritiene opportuna una premessa di carattere generale: il caso in esame è di particolare gravità, per il numero dei partecipanti,per la violenza della colluttazione tra tesserati, che hanno inscenato una vera e propria rissa, per le possibili conseguenze sull’incolumità pubblica, anche in considerazione dell’importanza della gara per i tesserati e anche per le opposte tifoserie. Nel merito, MICHELE SELLA (Lumezzane) è stato squalificato per sei gare effettive «perché esultando a seguito della rete segnata dalla propria squadra lasciava la propria panchina e passando davanti a quella ospite rivolgeva ai componenti di questa espressioni offensive, provocando con gli stessi un vivace alterco dal quale poi derivava sul campo una insistita e generalizzata colluttazione tra tesserati delle due società, taluni dei quali riportavano lesioni personali (calc. sost. r. A. e Uff. Ind.)». La decisione del primo Giudice riposa sul rapporto dell’Arbitro, che riporta anche la frase ingiuriosa e provocatoria pronunziata dal n. 11 (già sostituito) della società Lumezzane: “Beccatevi questo, siete delle m… ”. Il comportamento è stato gravemente scorretto perchè ha avuto un notevole peso nel successivo parapiglia , ma – in accoglimento dei motivi del ricorso - va tenuto presente che il calciatore non ha preso parte alla colluttazione e non gli vengono rimproverati atti di violenza. Pertanto, ritiene la Commissione che la sanzione debba essere ridotta a quattro giornate. A sua volta, l’allenatore del Cesena, FABRIZIO CASTORI, è stato squalificato fino a tutto il 30 giugno 2007 con la seguente motivazione: «perché durante la gara, intervenendo a seguito di atteggiamento offensivo e provocatorio assunto da un calciatore locale verso i componenti della panchina e pur avendo constatato che ne era derivata una diffusa e generalizzata colluttazione tra i calciatori delle due società, alla medesima prendeva attivamente parte scagliandosi in particolare nei confronti del calciatore Sella Michele della società Lumezzane, che colpiva con estrema violenza al volto con un pugno; inoltre, e nello stesso contesto, egli prendeva a colpire o cercava di colpire i calciatori locali, segnatamente poi scagliandosi contro il calciatore Strada Pietro Marco del Lumezzane che era caduto a terra a seguito di una testata e di un pugno al viso che lo stesso Castori gli aveva inferto; nel mentre il calciatore suddetto si trovava disteso per terra, il Castori continuava a sferrargli violenti calci in varie parti del corpo; solo l'intervento delle forze dell'ordine e di addetti federali consentiva di bloccare il Castori ed allontanarlo dal luogo dei fatti; sanzione proporzionata alla estrema gravità dei fatti ed aggravata dalla qualifica rivestita dal tesserato (espulso r.A. e Uff. Ind.)». Il Castori, presente alla riunione, chiede, anche tramite l'avv.Grassani, una sensibile riduzione della sanzione, ritenendo congrua quella di tre mesi di squalifica, oltre ad una sanzione pecuniaria. Premessa un’analisi dell’art. 31 C.G.S., l’allenatore eccepisce, preliminarmente, l’inutilizzabilità del rapporto del Collaboratore dell’Ufficio Indagini, dal G.S. posto, unitamente al rapporto dell’Abitro, a fondamento della sua decisione; inoltre, ha chiesto – e come detto ottenuto - di produrre immagini televisive, ai sensi dell’art. 31, lett. A/a3, per dimostrare che gli può essere imputata solo la seguente condotta: un colpo alla nuca e uno spintone con tutto il corpo in danno solo di Pietro Strada, mentre non ha mai colpito il Sella, né ha infierito su persone finite per terra, né ha tentato di aggredire altri calciatori. Condotta, questa, sanzionabile, ma tenendo conto della attenuante della provocazione, riconosciuta dallo stesso G.S., che ha precisato che l’intervento si è verificato «a seguito di atteggiamento offensivo e provocatorio assunto da un calciatore locale verso i componenti della panchina», all’indirizzo dei quali il Sella, aveva esclamato, dopo la realizzazione della rete, “beccatevi questo, siete delle m… ”. Al reclamo l’allenatore del Cesena ha allegato una sua lettera indirizzata alla squadra avversaria, nella quale esprime pentimento ed offre le sue scuse per l’accaduto; concetti, del resto ribaditi in udienza. Premesso che la delibera del G.S. riporta, in pratica, quanto riferisce l’Arbitro nel suo rapporto, va notato che l’allenatore – che nel corso della riunione ha ripetuto di sentirsi responsabile di quanto accaduto, anche se a ciò provocato e anche se non aveva avuto l’intenzione di colpire qualcuno – afferma che dopo il censurabile (e censurato) comportamento del Sella, si era allontanato dalla panchina, e dopo aver percorso alcuni metri si era venuto a trovare nelle vicinanze del calciatore Strada e lo aveva colpito nella parte posteriore della testa con un braccio; successivamente, “nella convulsa dinamica degli episodi in atto”, aggredito da un tesserato del Lumezzane, era caduto a terra; rialzatosi, aveva strattonato ancora il calciatore Strada “con un vigoroso colpo di spalla e soltanto per l’effetto propulsivo del colpo sferrato avvicinava, inevitabilmente, il suo capo a quello del giocatore avversario, che cadeva sul terreno di gioco”. Nel protrarsi dei disordini, era stato ricondotto sulla sua panchina, non prima di essere stato colpito violentemente da un calcio al volto da un calciatore della squadra avversaria. Osserva la Commissione che la visione delle riprese televisive, ammessa perché invocata a dimostrazione dell’insussistenza di almeno parte delle condotte, non consente di escludere che, come riferito dall’Arbitro, l’allenatore abbia aggredito il calciatore Sella, stante le caratteristiche tecniche del filmato. Dalla prova ammessa dalla Commissione risulta però che il Castori non ebbe a colpire il calciatore Strada quando questi era già per terra. Infatti, dalle riprese si vede che il tecnico si dirige verso il n. 4 Strada e lo colpisce con un pugno alla testa (non limitandosi a tirargli i capelli, come sostiene a parziale discolpa l’interessato) e lo raggiunge anche con l’altra mano; successivamente lo colpisce a mani giunte, facendolo cadere per terra. In una certa misura la condotta dell’allenatore risulta meno grave di quanto descritto dall’Arbitro anche se lo si può ritenere tra i principali responsabili della "rissa" e pertanto si stima sanzione più adeguata quella della squalifica sino al 30 giugno 2006,tenuto anche conto della sua qualifica di allenatore. Ha proposto reclamo anche MANOLO PESTRIN, calciatore del Cesena, squalificato per cinque gare “per avere preso parte a diffusa e insistita colluttazione tra i calciatori delle due squadre colpendo con particolare violenza alcuni di questi e calpestandoli mentre si trovavano già distesi in terra”. Nel suo rapporto l’Arbitro riferisce che “il n. 8 della società Cesena, sig. Pestrin Manolo, che andava volontariamente a scalciare e a pestare con violenza il sig. Strada Pietro Marco che era sempre disteso a terra”. Ritiene la Commissione che non possa essere accolta la richiesta di riduzione della sanzione avanzata dall’interessato, perché è certa la partecipazione del Pestrin alla rissa, così come è certo che ha colpito almeno un avversario. Il G.S. ha squalificato per cinque gare effettive GIAN PIETRO PIOVANI, calciatore del Lumezzane, «per avere preso parte alla insistita e generalizzata colluttazione tra tesserati delle due società altrove descritta in questo stesso comunicato ufficiale, in occasione della quale colpiva violentemente con un pugno l'allenatore della squadra avversaria ed il calciatore del Cesena Pestrin Manolo che stavano percuotendo un proprio compagno di squadra (r.A. e Uff. Ind.)». Nel reclamo si chiede la revoca della sanzione sull’assunto che si sarebbe trattato di errore di persona, documentabile con il ricorso alla prova televisiva. Anche dopo aver dato sfogo alla prova richiesta, ritiene la Commissione che l’esame delle immagini televisive non consente di modificare in maniera netta i fatti e solo il comportamento mantenuto dall’interessato con il Collaboratore dell’Ufficio Indagini consiglia di mitigare la sanzione, riducendendola a quattro giornate. La società Lumezzane ha impugnato anche la delibera con la quale il G.S. le ha comminato l’ammenda di 3.000 euro «perché nel corso del primo tempo supplementare un numero indefinito di propri tesserati non completamente identificati davano luogo a forte colluttazione con altri tesserati della squadra avversaria; in conseguenza di tale generalizzato ed insistito comportamento alcuni calciatori riportavano anche lesioni personali». All’esito della discussione ritiene la Commissione che non possa essere trascurato il fatto che la prima condotta violenta è stata posta in essere da un tesserato del Cesena e che un calciatore del Lumezzane, Strada, ebbe a riportare lesioni; e che, inoltre, a parità di sanzioni pecuniarie inflitte dal G.S., a carico del Cesena (che non ha reclamato l’ammenda di 3.000 euro) vi è anche la circostanza che i suoi sostenitori hanno danneggiato i servizi igienici dello stadio. Come richiesto dalla società, la sanzione viene ridotta e quantificata in 2.500 euro. Restano da esaminare, ancora nell’ambito dei reclami, le posizioni estranee alla colluttazione. GIANCARLO D’ASTOLI, tesserato della S.p.a. Lumezzane, è stato squalificato per tre gare «per proteste verso l'arbitro durante la gara; allontanato, lo stesso - al termine dell'incontro - rivolgeva all'arbitro che stava lasciando lo stadio espressioni offensive e di minaccia (espulso, r. A. e Uff. Ind.)». Il Direttore di gara riferisce le proteste e la frase rivoltagli dall’allenatore: “Era fallo, era fallo”; “Non ti sei accorto cosa ha fatto Castori, sei vergognoso, sei vergognoso”. Valutata nel suo complesso, la sanzione è adeguata e non vi sono ragioni per attenuarla, poiché dopo quello che era successo altro era il comportamento auspicabile da professionisti del calcio E’ stata impugnata anche la squalifica per due gare comminata a PIETRO MARCO STRADA (Lumezzane) per comportamento offensivo verso l'arbitro, al quale ripeteva per tre volte, al 1’ del secondo tempo supplementare, “vergognati”. Nel reclamo si chiede la riduzione della sanzione sull’assunto che dopo “la violentissima e vile aggressione fisica subita” il calciatore versasse in condizioni di assoluta alterazione psicofìsica, come del resto certificato dal Dott. Achille Lazzaroni (come da documento allegato al referto arbitrale). Ritiene la Commissione che la sanzione deliberata dal G.S. sia adeguata, perché in linea con quelle comminate da questa Commissione in simili fattispecie e perchè il tesserato era rimasto in campo e giocava dopo la colluttazione, la cui responsabilità non può essere ascritta all’Arbitro. Sempre con riferimento alla gara play-off Lumezzane – Cesena, il Procuratore Federale ha deferito sette tesserati e le due società per i fatti di violenza collettiva dei quali si è già detto. Più precisamente: - al calciatore REA ANGELO (Cesena) si contesta di essere saltato a piedi nudi addosso al calciatore Strada, colpendolo violentemente alla testa e di aver poi colpito il preparatore dei portieri del Lumezzane; - LUIS FERNANDO CENTI (Lumezzane) è stato deferito per aver colpito per due volte l’allenatore Castori; - FRANCESCO QUINTAVALLA (Lumezzane) è stato deferito per aver colpito alle caviglie il calciatore De Feudis; - a GIOVANNI VECCHINI, n. 12 del Cesena, si contesta di essersi avventato con violenza, partendo dalla panchina, contro il giocatore Piovani; - DE FEUDIS GIUSEPPE, n. 15 del Cesena, è incolpato di aver colpito con un calcio, in reazione, il calciatore avversario Quintavalla; - a NADIR BROCCHI, allenatore in seconda del Lumezzane, viene contestato di aver colpito Rea (che a sua volta restituisce il colpo); - CRISTIAN RANALLI, n. 16 del Cesena, viene chiamato in causa per aver scalciato il giocatore Strada mentre era ancora per terra. Sentite le parti, che hanno rassegnato le conclusioni in verbale riportate, ritiene la Commissione che tutti i tesserati debbano essere ritenuti responsabili della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., non avendo efficacia scriminante le ragioni evidenziate nelle memorie difensive. Come evidenziato in premessa il deferimento della Procura Federale, va giudicato, ai sensi dell'art, 31 co. D) CGS, sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive. In proposito va osservato che la relazione del collaboratore dell'Ufficio indagini del 24 giugno 2004, atto ufficiale e di fede privilegiata, fa piena prova dei fatti di cui all'odierno deferimento. Dalla stessa si può apprezzare la particolare gravità della condotta tenuta dal calciatore Angelo REA, a carico del quale è risultato che egli sia saltato addosso a piedi nudi al calciatore avversario Strada mentre questi si trovava a terra, colpendolo volontariamente alla testa almeno un paio di volte ed altresì che abbia colpito il preparatore dei portieri del Lumezzane. In proposito ritiene la Commissione che l'estrema gravità del fatto, desumibile dalle modalità particolarmente aggressive della condotta e dalla circostanza dell'aver profittato il deferito della situazione di minorata difesa del calciatore che si trovava a terra, giustifichi la sanzione nella misura indicata in dispositivo. La partecipazione alla mischia violenta ed il compimento di atti di violenza fisica determinati avverso tesserati avversari da parte di Luis Fernando CENTI (che risulta aver colpito il tecnico della squadra avversaria Castori),. di Francesco QUINTAVALLA (che risulta aver colpito il calciatore avversario De Feudis) e di Nadir BROCCHI (che risulta aver colpito il calciatore della squadra avversaria Rea), tesserati della A.C. Lumezzane, giustifica l'irrogazione nei loro confronti delle sanzioni indicate in dispositivo, ritenute eque e commisurate alla gravità dei fatti contestati. Del pari partecipazione alla mischia violenta ed il compimento di atti di violenza fisica determinati nei confronti di avversari da parte di Giovanni VECCHINI (che risulta essersi avventato con violenza contro il giocatore avversario Piovani) e di Giuseppe DE FEUDIS (che risulta aver colpito con un calcio il giocatore avversario Quintavalla), tesserati della A.C. Cesena, giustifica l'irrogazione nei loro confronti delle sanzioni indicate in dispositivo, ritenute eque e commisurate alla gravità dei fatti contestati. Va invece irrogata la più modesta sanzione indicate in dispositivo nei confronti del calciatore della A.C. Cesena Cristian RANALLI, risultando a suo carico solo la partecipazione alla mischia violenta ed un tentativo di colpire un calciatore avversario. Per quanto attiene alle due società, vista la motivazione dell’ammenda inflitta dal Giudice Sportivo e come chiesto anche dal rappresentante della Procura Federale, non si deve far luogo a sanzione, perché il fatto di violenza nel suo complesso è stato già sanzionato. P. Q. M. La Commissione, riuniti i reclami ed il deferimento di cui alla parte motiva, delibera 1) di accogliere parzialmente il reclamo della società A.C. Lumezzane S.p.a. - riducendo a quattro gare effettive la squalifica ai calciatori Piovani Gian Pietro e Sella Michele; - confermando la squalifica al calciatore Strada Pietro Marco ed all'allenatore D'Astoli Giancarlo; - riducendo l'ammenda alla società A.C. Lumezzane S.p.a. a 2.500,00 euro; la tassa non va addebitata. 2) di respingere il reclamo del calciatore Pestrin Manolo (A.C. Cesena S.p.a.), con addebito della tassa; 3) di accogliere parzialmente il reclamo dell'allenatore Castori Fabrizio, riducendo la squalifica fino al 30/6/2006; la tassa non va addebitata. 4) di squalificare fino al 31/12/2004 il calciatore Rea Angelo (A.C. Cesena S.p.a.); - di squalificare per cinque gare effettive i calciatori Centi Luis Fernando e Quintavalla Francesco (A.C. Lumezzane S.p.a.); - di squalificare per quattro gare effettive i calciatori Vecchini Giovanni e De Feudis Giuseppe (A.C. Cesena S.p.a.) e l'allenatore in seconda Brocchi Nadir (A. C. Lumezzane S.p.a.); - di squalificare per tre gare effettive il calciatore Ranalli Cristian (A.C. Cesena S.p.a.); - e di non doversi procedere nei confronti delle società Cesena e Lumezzane perché già sanzionate.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it