Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n.36/TB del 14 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” RECLAMO SOCIETA’ POL. ROSETANA CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 2.500,00 EURO, SQUALIFICA ALLENATORE LONGO CLEMENTE FINO A TUTTO IL 30/4/2004, SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE ANGELONI ALESSIO E SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE0 CALCIATORE CICCINELLI DANIELE (C.U. 30/TB DEL 29/12/2003 GARA ROSETANA-VITERBESE DEL 20/12/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n.36/TB del 14 gennaio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I "
RECLAMO SOCIETA’ POL. ROSETANA CALCIO S.R.L. AVVERSO
AMMENDA 2.500,00 EURO, SQUALIFICA ALLENATORE LONGO
CLEMENTE FINO A TUTTO IL 30/4/2004, SQUALIFICA QUATTRO GARE
EFFETTIVE CALCIATORE ANGELONI ALESSIO E SQUALIFICA TRE
GARE EFFETTIVE0 CALCIATORE CICCINELLI DANIELE (C.U. 30/TB DEL
29/12/2003 GARA ROSETANA-VITERBESE DEL 20/12/2003).
Con lettera del 3 gennaio 2004 la società Rosetana Calcio presentava
reclamo avverso i provvedimenti disciplinari irrogati dal Giudice Sportivo nei
confronti di alcuni suoi tesserati per i comportamenti da loro mantenuti
durante e dopo la gara Rosetana-Viterbese del Campionato Nazionale
“Berretti”.
Nel reclamo citato la società Rosetana contestava i fatti così come
riportati negli atti ufficiali di gara sostenendo, in particolare modo, che
l’ allenatore Longo non avesse colpito alcuno e che nessuna persona non
iscritta nelle liste ufficiali di gara fosse presente in campo.
La ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante appare, però,
smentita dai rapporti della terna arbitrale che, nell’ ordinamento sportivo,
costituiscono fonte di prova privilegiata. In essi si evidenziano con chiarezza i
comportamenti tenuti dall’ allenatore Longo e dai calciatori Angeloni e
Ciccinelli, contraddistinti da caratteri aggressivi e violenti.
Ad avviso di questa Commissione tali comportamenti vanno sanzionati
nella misura individuata dal Giudice Sportivo, che appare congrua rispetto ai
fatti riportati.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Pol. Rosetana Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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