Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 71/C del 29 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ U.S. CATANZARO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE GIUSEPPE ZAPPELLA (C.U. N.63/C DEL 21/10/2003 GARA CATANZARO-CROTONE DEL 19/10/2003) CON PROCEDURA D’URGENZA.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 71/C del 29 ottobre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ U.S. CATANZARO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE GIUSEPPE ZAPPELLA (C.U. N.63/C DEL 21/10/2003 GARA CATANZARO-CROTONE DEL 19/10/2003) CON PROCEDURA D’URGENZA. Reclamando nei modi e termini di rito avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Zappella Giuseppe la squalifica per due gare, con l’impugnazione di avere commesso – nel corso della gara disputatasi il 19 Ottobre 2003 fra essa reclamante, nella circostanza società ospitante, ed il Crotone – “atto di violenza verso un avversario a giuoco fermo”, la società U.S. Catanzaro, dopo aver reso dei fatti una propria dettagliata versione suffragata, a suo dire, da “chiare e perfette immagini televisive”, afferma che da parte dello Zappella non è stata commessa alcuna infrazione, “essendo l’avversario caduto per circostanze del tutto fortuite” e non a cagione della presunta spinta subita dal proprio tesserato. Conseguentemente chiede che la Commissione voglia acquisire e visionare una video cassetta, dichiarata (ma non allegata) al reclamo e conclusivamente la revoca della squalifica inflitta o, in subordine, la riduzione della stessa ad una sola giornata di gara. I motivi della doglianza sono stati poi riaffermati ed ulteriormente illustrati, in sede di discussione, dal segretario generale, sig. Bellante Fumagalli Francesco, designato a rappresentare la società che aveva chiesto l’audizione personale. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, chiesto all’arbitro chiarimenti sul controverso episodio, ascoltato il designato a rappresentare la società, esaminati gli atti, ritiene di non potere accogliere il gravame. A tale determinazione – dopo avere preliminarmente rilevato, alla luce della dominante interpretazione della norma, che nel caso di specie non ricorrono i presupposti dettati dall’art. 31 del vigente Codice di Giustizia Sportiva affinché sia dato alle parti produrre immagini televisive – la Commissione è pervenuta atteso che, nel richiesto supplemento di rapporto l’arbitro, ricostruendo puntualmente l’episodio, ha riaffermato in toto la versione dei fatti resa nel referto di gara e dal primo giudice assunta a motivo della decisione emessa. Di guisa che, stante il vigore di prova privilegiata espressamente conferita dal Codice di Giustizia Sportiva al resoconto arbitrale, l’impugnato provvedimento merita integrale conferma risultando non censurabile neppure sotto il profilo di una corretta graduazione della sanzione. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società U.S. Catanzaro S.p.a.-. La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it