Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 71/C del 29 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ VARESE FOOTBALL CLUB S.R.L. AVVERSO AMMENDA 7.500,00 EURO (C.U. N.56/C DEL 14/10/2003 GARA LUMEZZANE-VARESE DEL 12/10/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 71/C del 29 ottobre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ VARESE FOOTBALL CLUB S.R.L. AVVERSO AMMENDA 7.500,00 EURO (C.U. N.56/C DEL 14/10/2003 GARA LUMEZZANE-VARESE DEL 12/10/2003). La reclamante Varese Football Club S.r.l. si duole dell’entità dell’ammenda di 7.500,00 euro inflittale dal Giudice Sportivo per gli episodi verificatisi in occasione della gara Lumezzane-Varese, descritti in motivazione del provvedimento impugnato, assumendo, fra l’altro, che pure “non potendosi contestare l’avvenuto lancio di oggetti, si deve però evidenziare come la gran parte di essi non avesse alcuna potenzialità di ledere o arrecare danno a chicchessia”. Chiede quindi che la sanzione pecuniaria irrogatale venga ridotta a 2.000,00 euro. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto arbitrale, esaminati gli atti, ritiene di poter accogliere il gravame solo parzialmente. Questo poiché, dopo avere rilevato che i fatti esposti nella parte-motivo del provvedimento impugnato trovano puntuale riscontro nella dettagliata narrativa dei medesimi resa dall’arbitro nel rapporto di gara, del quale è nota la preminente efficacia probatoria, la Commissione è tuttavia dell’avviso che gli stessi trovino equa sanzione nell’ammenda di 6.000,00 euro e che unicamente in tali limiti la richiesta della società reclamante debba essere accolta. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo della società Varese Football Club S.r.l. riducendo l’ammenda a 6.000,00 euro. La tassa non va addebitata.
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