Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 78/C del 5 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO AMMENDA 5.000,00 EURO (C.U. N.63/C DEL 21/10/2003 GARA PRATO-PISTOIESE DEL 19/10/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 78/C del 5 novembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO SOCIETA’ A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO AMMENDA 5.000,00
EURO (C.U. N.63/C DEL 21/10/2003 GARA PRATO-PISTOIESE DEL
19/10/2003).
Con riferimento alla gara Prato-Pistoiese del 19 Ottobre 2003, il
Giudice Sportivo comminava alla società A.C. Prato S.p.a. 5.000,00 euro di
ammenda “per ripetuto lancio di fumogeni; bottigliette, anche piene, ed altri
oggetti, ivi compresa un'asta di bandiera, senza colpire; al termine, i lanci
erano anche indirizzati verso i propri calciatori in segno di contestazione,
senza conseguenze; per esposizione di striscioni offensivi dell'opposta
tifoseria, nonché - verso la fine della gara e al termine - per lancio di
bottigliette in plastica di cui una contenente urina che colpiva un assistente
arbitrale alla schiena; lo stesso ufficiale di gara era raggiunto alla schiena da
un'asta di bandiera che gli provocava leggero e momentaneo dolore; nel
secondo tempo, inoltre, erano scagliate sul terreno fumogeni per la rimozione
dei quali l'incontro restava brevemente sospeso”.
Ha proposto reclamo la società, chiedendo in tesi la revoca della
sanzione, in ipotesi una congrua riduzione sulla base delle seguenti
argomentazioni.
- la gara rappresentava per la tifoseria l’avvenimento più importante dell’intera
stagione agonistica e l’andamento negativo aveva fatto aumentare il
nervosismo;
- gli striscioni erano espressione di ironia toscana, e ve ne erano anche di
appartenenti alla tifoseria opposta;
- i fumogeni esaurivano la loro azione in pochissimi secondi;
-quantitativamente limitati erano gli oggetti lanciati in campo (anche in danno
dei calciatori di casa);
- la società aveva predisposto un articolato servizio d’ordine e aveva
trasmesso ripetutamente il messaggio antiviolenza.
All’odierna riunione nessuno è comparso e all’esito dell’esame degli
atti, ritiene la Commissione che la persistente condotta tenuta dalla tifoseria
locale, pericolosa anche per l’incolumità personale di uno assistente arbitrale,
sia stata adeguatamente sanzionata dal Giudice Sportivo.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società A.C. Prato S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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