Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 78/C del 5 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ GIUGLIANO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE CALCIATORE CUTOLO ANIELLO (C.U. N.56/C DEL 14/10/2003 GARA RAGUSA-GIUGLIANO DEL 13/10/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 78/C del 5 novembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/2 "
RECLAMO SOCIETA’ GIUGLIANO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
QUATTRO GARE CALCIATORE CUTOLO ANIELLO (C.U. N.56/C DEL
14/10/2003 GARA RAGUSA-GIUGLIANO DEL 13/10/2003).
Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo la società
Giugliano Calcio S.r.l. sostenendo che, nel caso in specie, non ricorrano i
presupposti di cui all'art.14 comma 1) lettera f) del Codice di Giustizia Sportiva
non essendo qualificabile il comportamento del calciatore Cutolo Aniello come
atto di "particolare violenza", considerate le modalità nelle quali si è verificato
il fatto e la constatazione che il calciatore avversario colpito, assistito " dal
medico sociale e non dai sostenitori come riportato nel provvedimento del
Giudice Sportivo ha potuto proseguire regolarmente la gara e non è stato
sostituito".
Nella riunione sono presenti l’avvocato Chiacchio Edoardo e il direttore
generale avvocato Francesco Maglione che insistono nei motivi di ricorso e
chiedono la riduzione della squalifica ad una giornata ed in subordine a due.
Per meglio individuare le circostanze dei fatti, la Commissione ha
richiesto un supplemento di referto all'arbitro che ha ribadito, comunque,
quanto riportato nel referto di gara senza nulla aggiungere o modificare .
Dall'esame degli atti ufficiali questa Commissione ritiene che quanto
ascritto non possa essere qualificato come atto di particolare violenza di cui
alla lettera f) comma 1) del citato art.14 Codice di Giustizia Sportiva e per
come si è verificato il fatto e perché, come ormai è costante statuizione di
questa Commissione, non è ipotizzabile la particolare violenza quando il
calciatore colpito possa riprendere regolarmente il giuoco e non presenti
alcuna menomazione apprezzabile.
Il fatto comunque, pugno al volto, resta grave e va adeguatamente
sanzionato.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo della società Giugliano Calcio S.r.l.
riducendo la squalifica del calciatore Cutolo Aniello a tre gare effettive.
La tassa non va addebitata.
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