Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 85/C del 12 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ A.C. MARTINA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE MACRI’ GIANLUCA (C.U. N.70/C DEL 28/10/2003 GARA MARTINA-PATERNO’ DEL 26/10/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 85/C del 12 novembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO SOCIETA’ A.C. MARTINA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE
GARE CALCIATORE MACRI’ GIANLUCA (C.U. N.70/C DEL 28/10/2003
GARA MARTINA-PATERNO’ DEL 26/10/2003).
Contro la delibera indicata in epigrafe, con la quale il Giudice Sportivo
ha inflitto la squalifica per due gare al calciatore Gianluca Macrì “per
comportamento offensivo verso un assistente arbitrale al termine della gara
(r.A.A.)”, ha proposto reclamo la società A.C. Martina S.r.l. per ottenere la
riduzione della squalifica ad una sola gara. Ha sostenuto al riguardo la
reclamante che il calciatore Macrì , emotivamente provato dalla tensione della
partita, avrebbe pronunciato la frase volgare a mò di esclamazione e senza
l’intenzione di offendere l’ufficiale di gara.
Dal referto di gara dell’assistente arbitrale, nonché dal suo
supplemento confermativo, si rileva che al termine della partita il calciatore
Macrì gli ha rivolto la frase “sei un pezzo di m…”, ripetendola più volte sino a
quando un dirigente della società lo ha allontanato.
Il significato univocamente ingiurioso della frase pronunciata dal Macrì
induce ad escludere che si sia trattato di una mera esclamazione volgare e a
ritenere conseguentemente esatta la fattispecie ravvisata dal primo giudice e
cioè quella della offesa all’ufficiale di gara.
Avuto riguardo al costante parametro sanzionatorio adottato da questa
Commissione per la fattispecie ricorrente, non può essere accolta la richiesta
di riduzione della squalifica.
Per questi motivi. La Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società A.C. Martina S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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