Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 91/C del 19 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ A.C. MARTINA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE CALCIATORE D’ALTERIO SALVATORE (C.U. N.77/C DEL 4/11/2003 GARA CHIETI-MARTINA DEL 2/11/2003)
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 91/C del 19 novembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO SOCIETA’ A.C. MARTINA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE
GARE CALCIATORE D’ALTERIO SALVATORE (C.U. N.77/C DEL 4/11/2003
GARA CHIETI-MARTINA DEL 2/11/2003)
Interponendo rituale reclamo avverso la squalifica per tre gare effettive
inflitta al proprio calciatore D’Alterio Salvatore dal Giudice Sportivo per avere il
predetto commesso il fatto descritto nel titolo di incolpazione, la società A.C.
Martina S.r.l. sostiene che il deprecabile ed ingiustificabile gesto compiuto
nella circostanza dal proprio tesserato è stato commesso in reazione ad un
altrettanto deprecabile ed offensivo comportamento di un avversario nei suoi
confronti.
Chiede conseguentemente che la Commissione adita, riconosciuta la
provocazione quale circostanza attenuante, voglia ridurre l’entità della
sanzione irrogata.
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati i documenti
ufficiali, ritiene di non poter accogliere la richiesta. Rilevato infatti che solo
l’intollerabile gesto ascritto dal primo giudice all’incolpato quale motivo del
provvedimento appellato trova puntuale riscontro nel resoconto arbitrale, alle
cui risultanze gli Organi della Disciplina Sportiva sono vincolati per quanto
attiene al fatto, ed attesa l’indubbia inciviltà di quanto commesso dal
calciatore D’Alterio nei confronti di un avversario, l’impugnata decisione risulta
immeritevole di censura, oltre che per il corretto apprezzamento del fatto
anche in punto di altrettanto corretta graduazione della sanzione.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società A.C. Martina S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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