Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 99/C del 26 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO CALCIATORE MANUEL PASQUAL (A.C. AREZZO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.84/C DELL’11/11/2003 GARA AREZZO – PADOVA DEL 9/11/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 99/C del 26 novembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO CALCIATORE MANUEL PASQUAL (A.C. AREZZO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.84/C DELL’11/11/2003 GARA AREZZO – PADOVA DEL 9/11/2003). Con delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali della gara Arezzo-Padova disputata il 9/11/2003, ha inflitto la squalifica per due gare al calciatore dell’Arezzo Pasqual Manuel “per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo”. Contro tale delibera ha proposto reclamo il calciatore per ottenere la riduzione della squalifica: ha dedotto che il suo comportamento sarebbe stato del tutto immune da intenti aggressivi, spiegando che avrebbe solo inteso allontanare da sé l’antagonista che lo ostacolava mentre stava per essere battuto un calcio d’angolo. All’esito della odierna riunione, nella quale nessuno è comparso, ritiene la Commissione che il reclamo possa essere accolto. Dal referto di gara emerge che al 29° del secondo tempo il Pasqual si è colpito reciprocamente con il suo antagonista, portando le mani sul viso dello stesso; dal supplemento richiesto dalla Commissione è emerso poi che tale episodio è avvenuto nell’immediatezza della battuta di un calcio d’angolo. Alla stregua degli atti ufficiali è quindi pacifico che il Pasqual abbia colpito l’antagonista nell’attimo immediatamente precedente la battuta di un calcio d’angolo, cioè in quella fase dinamica della gara durante la quale tutti i calciatori operano continui spostamenti per assumere la posizione più idonea allo sviluppo della incipienda azione. Secondo il consolidato orientamento di quest’organo disciplinare, gli atti di violenza commessi durante tale fase, sebbene il gioco sia fermo secondo la norma regolamentare, vanno valutati a fini sanzionatori al pari degli atti di violenza commessi in azione di gioco, perché anche essi connotati da una carico di dolo minore rispetto a quelli del tutto gratuiti realizzati al di fuori di qualsiasi esigenza agonistica. Adottando siffatto criterio, la squalifica irrogata dal primo giudice va ridotta ad una sola giornata, secondo il consueto parametro. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo del calciatore Pasqual Manuel (A.C. Arezzo S.r.l.) riducendo la squalifica ad una gara. La tassa non va addebitata.
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