Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 154/C del 28 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ F.C. VITTORIA S.R.L. AVVERSO AMMENDA DI 500,00 EURO (C.U. N. 129/C DEL 7/1/2004 GARA GELA-VITTORIA DEL 6/1/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 154/C del 28 gennaio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ F.C. VITTORIA S.R.L. AVVERSO AMMENDA DI 500,00 EURO (C.U. N. 129/C DEL 7/1/2004 GARA GELA-VITTORIA DEL 6/1/2004). Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo in epigrafe indicato,ha presentato reclamo la società F.C. Vittoria sostenendo che il ritardo con il quale era iniziata la gara non era ad essa ascrivibile in quanto: 1) ha dovuto sostituire i calzettoni rossi pur non essendo a conoscenza che la squadra ospitante utilizzasse analogo colore di calzettoni; 2) è stato allontanata dal recinto di giuoco persona che non era un sostenitore o tesserato del Vittoria. Nell'odierna riunione nessuno è comparso. Rileva questa Commissione che le doglianze della ricorrente vanno accolte perchè fondate. Dall'allegato alla circolare n.15 del 3/9/03 si evince che i colori sociali del Gela sono: maglia azzurra - bianca, calzoncini bianchi - azzurri, calzettoni azzurri. In effetti i colori del Gela ,per come risulta dal foglio notizie presentato in Lega il 30/6/2003 sono maglia giallo - cremisi, calzoncini giallo, calzettoni rossi. Le società vengono però a conoscenza dei colori sociali delle altre società attraverso le circolari ed i comunicati. La comunicazione effettuata dalla Lega con la circolare n. 15, per la parte che riguarda il Gela è errata. Di tale errore non può rispondere la società Vittoria. Così come la stessa non può rispondere dell'altro motivo di ritardo. Nel rapporto dell'arbitro si legge: "prima dell'inizio della gara è stato necessario far allontanare dal recinto di giuoco una persona non autorizzata". Non è indicato a quale società appartenesse detta persona. E' la società ospitante che deve controllare le persone da ammettere nel recinto di giuoco. Dagli atti ufficiali non risulta che la persona allontanata sia del Vittoria. Per questi motivi d e l i b e r a di accogliere il reclamo annullando l’ ammenda alla società F.C. Vittoria S.r.l.-. La tassa non va addebitata.
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