Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 154/C del 28 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO CALCIATORE CRISTIAN RANALLI (A.C. REGGIANA S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA CINQUE GARE EFFETTIVE (C.U. 134/C DEL 13/1/2004 GARA REGGIANA-PADOVA DELL’ 11/01/2004).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. Com uff 154/C del 28 gennaio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO CALCIATORE CRISTIAN RANALLI (A.C. REGGIANA S.P.A.)
AVVERSO SQUALIFICA CINQUE GARE EFFETTIVE (C.U. 134/C DEL
13/1/2004 GARA REGGIANA-PADOVA DELL’ 11/01/2004).
Il calciatore Ranalli Cristian ha proposto rituale reclamo avverso la
squalifica per cinque gare comminategli dal Giudice Sportivo sulla base degli
atti ufficiali relativi alla gara Reggiana-Padova dell’ 11 gennaio 2004.
Uno degli assistenti dell’ arbitro riferisce di aver richiamato, al 35° del
primo tempo, l’ attenzione del direttore di gara “per far espellere il n.10 della
Reggiana sig. Ranali Cristian perché, dopo una decisione arbitrale, correva
con fare minaccioso verso di me e mi urlava le seguenti parole: ‘ non hai visto
un c…., bastardo, era fallo di mano, bastardo,non vedi un c…. vaf….
bastardo’ . Il calciatore dopo essere stato espulso e mentre entrava negli
spogliatoi correva nuovamente verso di me con fare minaccioso e veniva
fermato da tre compagni di squadra ed accompagnato negli spogliatoi”.
A sua volta, l’ arbitro scrive nel suo rapporto che dopo l’ intimazione
dell’ espulsione il calciatore in questione lo applaudiva ironicamente e gli
diceva “bravo, bravo, buffone”; poi correva verso l’ assistente con
atteggiamento minaccioso e veniva trattenuto da alcuni compagni di squadra
e da dirigenti della propria società.
Il reclamante, che è comparso all’ odierna riunione assistito dall’ avv.
Paolo Rodella, riconosce che la condotta posta in essere nell’ occasione (dopo
una mancata concessione di rigore) sia “certamente censurabile ed
antiregolamentare”, ma lamenta la severità della sanzione perché:
- non ebbe a rivolgere agli ufficiali di gara le espressioni “buffone” e
“bastardo”;
- gli atti non chiariscono i contenuti e le modalità della condotta che si assume
minacciosa, e che, di conseguenza, va ricompressa nella condotta ingiuriosa;
- in casi simili la squalifica è stata limitata a due giornate, come da
giurisprudenza citata. Ritiene la Commissione che la versione difensiva non sia dotata di
forza tale da farla prevalere sugli atti ufficiali e tuttavia la contestualità delle
espressioni, pronunziate in breve lasso di tempo, e l’ indeterminatezza del
“fare minaccioso” sono circostanze che rilevano per una contenuta riduzione
della sanzione come in dispositivo specificato.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo del calciatore Ranalli Cristian (A.C.
Reggiana S.p.a.) riducendo la squalifica a quattro gare effettive.
La tassa non va addebitata.
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