Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 162/C del 4 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ L’AQUILA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE AGOSTINI PAOLO ED AMMENDA 200,00 EURO (C.U. 142/C DEL 20/1/2004 GARA L’ AQUILA-PATERNO’ DEL 18/01/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 162/C del 4 febbraio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ L'AQUILA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE AGOSTINI PAOLO ED AMMENDA 200,00 EURO (C.U. 142/C DEL 20/1/2004 GARA L’ AQUILA-PATERNO’ DEL 18/01/2004). Con lettera del 26/1/2004 la società L’ Aquila Calcio ricorreva avanti a questa Commissione per ottenere la riforma del provvedimento irrogato dal Giudice Sportivo al calciatore Agostini Paolo consistente nella squalifica di tre gare effettive per il comportamento da egli tenuto durante la gara L’ Aquila-Paternò del 18/1/2004 e per la riduzione dell’ ammenda di 200,00 euro attribuita alla citata società per due petardi lanciati sul campo di giuoco durante la gara citata. Nel reclamo, la società L’ Aquila contestava la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice Sportivo affermando che il comportamento del giocatore Agostini non potesse essere considerato atto di violenza, ma dovesse essere configurato come una semplice scorrettezza. In modo particolare la società L’ Aquila tendeva ad inquadrare il comportamento del calciatore come dettato dal desiderio di riprendere la competizione e non come atto di violenza a carico di altro calciatore. Ritiene questa Commissione che il comportamento dell’ Agostini sia stato certamente gravemente scorretto e degno di sanzione adeguata. Ciò nondimeno ritenendo che l’ atto di violenza è stato più apparente che sostanziale può essere parzialmente accolto il reclamo prevedendo in due anziché tre le giornate di squalifica da irrogare. Riguardo poi all’ ammenda di 200,00 euro, essa appare certamente congrua rispetto al comportamento tenuto dai sostenitori della società e per la quale essa risponde a titolo di responsabilità oggettiva. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo della società L'Aquila Calcio S.p.a. riducendo la squalifica al calciatore Agostini Paolo a due gare effettive e confermando l’ ammenda alla società. La tassa non va addebitata.
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