Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 162/C del 4 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETÀ F.C. VITTORIA S.R.L. AVVERSO AMMENDA 1.500,00 EURO ED INIBIZIONE PRESIDENTE DEZIO ANGELO SINO A TUTTO IL 30/4/2004 (C.U. 142/C DEL 20/1/2004 GARA VITTORIA-MELFI DEL 18/01/2004).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. Com uff 162/C del 4 febbraio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/2 "
RECLAMO SOCIETÀ F.C. VITTORIA S.R.L. AVVERSO AMMENDA 1.500,00
EURO ED INIBIZIONE PRESIDENTE DEZIO ANGELO SINO A TUTTO IL
30/4/2004 (C.U. 142/C DEL 20/1/2004 GARA VITTORIA-MELFI DEL
18/01/2004).
Con delibera del Giudice Sportivo ad Angelo Dezio, presidente della
società Vittoria, veniva irrogata la sanzione dell’ inibizione sino al 30 Aprile
2004 per plateali, reiterate e volgari proteste verso l'arbitro nonché per
comportamento non regolamentare; espulso, si rifiutava di allontanarsi dal
terreno di gioco ed anzi entrava in campo convinto a lasciare il terreno per l'intervento di alcuni agenti di polizia; in seguito, al termine del primo tempo di
gara, attendeva l'arbitro all'ingresso degli spogliatoi e unitamente a persona
non identificata e non autorizzata rivolgeva ancora all'arbitro frasi ingiuriose
ed intimidatorie e mentre quest'ultimo proseguiva verso il proprio spogliatoio
cercava di aggredirlo da tergo, senza riuscire nell'intento per l'intervento delle
forze dell'ordine;infine si portava nello spogliatoio dell'arbitro reiterando il
comportamento offensivo in precedenza tenuto e analoga condotta poneva in
essere quando gli ufficiali di gara si apprestavano a lasciare l'impianto
sportivo (sanzione aggravata per la sua qualità di dirigente addetto all’ arbitro,
espulso R.A e A.A.), ed alla società Vittoria la somma di 1.500,00 euro perché
al termine del primo tempo di gara un isolato sostenitore si introduceva sul
terreno di gioco dirigendosi con atteggiamento minaccioso verso l'arbitro
venendo prontamente bloccato dalle forze dell'ordine; per ripetute e volgari
espressioni offensive e minacciose rivolte per tutta la prima parte della gara
ad un assistente arbitrale per presenza di persona non identificata all'ingresso
del tunnel degli spogliatoi che rivolgeva espressioni offensive all'arbitro; per
lancio in campo al termine del primo tempo di gara di aste di plastica e
bottigliette, senza colpire.
Presentava ricorso la società, nella forma e nei termini di rito,
sostenendo che il Dezio non aveva rincorso l’ arbitro per aggredirlo, ma per
cercare delle spiegazioni sul suo operato; protestava quindi la sproporzione
della sanzione irrogata al presidente ed alla società rispetto agli eventi
effettivamente accaduti, in particolare sottolineando che gli oggetti lanciati in
campo non potevano provocare alcun danno perché leggeri, e concludeva
chiedendo la riduzione delle sanzioni irrogate.
All’ odierna riunione nessuno era presente.
Osserva la Commissione che il proposto reclamo merita di essere
respinto.
Quanto alla condotta del presidente Dezio si osserva che la sua qualifica di
presidente ed in particolare di dirigente addetto all’ arbitro, la reiterazione degli
episodi (sul terreno di giuoco e negli spogliatoi), la pronuncia di parole
gravemente offensive e scurrili nei confronti del direttore di gara e la necessità
dell’ intervento di ben tre agenti di polizia per allontanare il predetto dal terreno
di giuoco, giustificano pienamente l’ irrogazione nei suoi confronti della
sanzione inflitta dal Giudice Sportivo ed in questa sede reclamata.
Quanto all’ ammenda si osserva che la stessa pare equa e proporzionata in
relazione ai fatti oggetto dei referti della terna arbitrale, atteso la reiterazione
degli episodi, la loro pericolosità (lancio di oggetti in campo) e l’ invasione di
campo di solitario sostenitore del Vittoria accompagnata però dalla pronunzia
di ripetute e volgari espressioni offensive e minacciose rivolte per tutta la
durata del primo tempo ad un assistente arbitrale.
Per questi motivi la Commissione
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