Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 174/C del 18 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIUSEPPE MAZZOTTA PRESIDENTE, ALL’ EPOCA DEI FATTI, DELLA SOCIETA’ COSENZA 1914 S.P.A.-.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 174/C del 18 febbraio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIUSEPPE MAZZOTTA PRESIDENTE, ALL’ EPOCA DEI FATTI, DELLA SOCIETA’ COSENZA 1914 S.P.A.-. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. in data odierna viene contestata: - al sig. Giuseppe Mazzotta, quale presidente della allora società Cosenza 1914 S.p.a., la violazione dell’ art. 27 commi 1), 2), 3), 4) e 5) dello Statuto Federale e dell’ art.1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva per aver proposto in data 15 luglio 2003, senza averne ottenuta l’ autorizzazione e senza essersi avvalso dei mezzi di Giustizia Sportiva, un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno, al fine di ottenere l’ annullamento della deliberazione del Consiglio Federale della F.I.G.C. in data 9 luglio 2003 e al fine occorrendo, di ottenere l’ annullamento della deliberazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. n.260 del 7 luglio 2003. Nessuna memoria difensiva scritta risulta pervenuta a questa Commissione Disciplinare. Alla riunione odierna è presente per la Procura Federale l’ avv. Federico Bagattini; nessuno viceversa è presente per il Mazzotta. Nel proprio intervento il rappresentante della Pubblica Accusa sottolinea come i fatti risultino oggettivamente provati dalla stessa produzione al T.A.R. del ricorso in parola, cosicchè è anche provata la violazione di cui all’ art.11 bis, ovvero della clausola compromissoria, articolo così introdotto nel Codice di Giustizia Sportiva dal settembre 2003. L’ avv. Bagattini conclude il proprio intervento richiedendo per il Mazzotta una sanzione di un anno di inibizione e 10.000,00 euro di ammenda. Orbene, ritiene la Commissione che il comportamento illecito sia in effetti documentalmente provato e che a cura della controparte non risulti controdeduzione alcuna. Emerge quindi la piena responsabilità personale del sig. Mazzotta Giuseppe nella vicenda, in ragione del suo ruolo. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di inibire il sig. Giuseppe Mazzotta per un anno e di irrogare al medesimo l’ ammenda di 1.000,00 euro. Essendo al momento egli non tesserato, le sanzioni si intendono a valere dal momento in cui mutasse tale condizione giuridica sportiva.
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