Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 174/C del 18 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI CHIARINO CIMURRI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.C. REGGIANA S.P.A. E DELLA SOCIETA’ A.C. REGGIANA S.P.A.-.
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. Com uff 174/C del 18 febbraio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A
CARICO DI CHIARINO CIMURRI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.C.
REGGIANA S.P.A. E DELLA SOCIETA’ A.C. REGGIANA S.P.A.-.
Il deferimento in oggetto trae origine dal rapporto del Collaboratore
Ufficio Indagini che, presente in sala stampa dopo la gara Reggiana-Cesena
del 7/12/2003, ha ascoltato le dichiarazioni rilasciate dal presidente della A.C.
Reggiana S.p.a. sig. Chiarino Cimurri riferendone il contenuto.
Al provvedimento del Procuratore Federale non ha fatto seguito alcuna
memoria difensiva da parte della società (deferita per responsabilità
oggettiva) e del suo presidente.
All’ odierna riunione nessuno si è presentato in nome e per conto dei
soggetti deferiti ed il rappresentante della Procura Federale ha concluso il suo
intervento richiedendo per il Cimurri l’ inibizione di tre mesi e per la società
l’ ammenda di 5.000,00 euro.
Ritiene la Commissione che dall’ esame degli atti ufficiali, non
contraddetti da alcuna tesi difensiva, emerge in modo chiaro ed incontestato
la responsabilità dei soggetti deferiti. Le dichiarazioni di dirigenti, che mettono
in dubbio la capacità e l’ onestà del direttore di gara, devono essere sempre
sanzionate allo scopo di salvaguardare la credibilità del sistema e la
reputazione dei soggetti che ne assicurano l’ ordinata attività. Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di sanzionare il presidente della società A.C. Reggiana S.p.a., Chiarino
Cimurri, direttamente responsabile dei fatti contestati, con l’ inibizione fino a
tutto il 15 marzo 2004 e la predetta società, oggettivamente responsabile del
comportamento del suo dirigente, con l’ ammenda di 1.000,00 euro.
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