Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 178/C del 24 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” GARA LUMEZZANE – PADOVA DEL 22 FEBBRAIO 2004
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. Com uff 178/C del 24 febbraio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
GARA LUMEZZANE – PADOVA DEL 22 FEBBRAIO 2004
- Il Giudice Sportivo,
letti gli atti ufficiali,
o s s e r v a
- risulta dettagliatamente relazionato a questo Giudice Sportivo dal rappresentante
dell’ Ufficio Indagini, abilitato a formalizzare atto costituente prova privilegiata di fatti
che si verificano nel corso degli incontri e che assumono rilevanza anche ai fini delle
condotte illecite prevedute anche dall’ art. 10 C.G.S., che sostenitori della società
Padova presenti sulle gradinate della società ospite lanciavano alcuni petardi senza
cagionare danno.
- Emerge inoltre, e con incontestabile chiarezza, che un gruppo di sostenitori - al
termine del primo tempo, mentre i calciatori si avviavano agli spogliatoi – faceva
oggetto di “insulti razzisti” un calciatore di colore della società lombarda.
- Va rimarcato, peraltro, che dagli stessi atti emerge ancora che nella seconda frazione
di gioco, in direzione del medesimo calciatore erano gridati cori e versi di chiaro
sapore razziale.
- In entrambi le occasioni non risulta che il descritto censurabile comportamento avesse
assunto significato di protesta o di censura comunque riconducibile ad un qualche
evento atletico o agonistico.
- Ciò consente di affermare in maniera incontrovertibile che i comportamenti descritti
rientrano perfettamente all’ interno della previsione normativa di cui all’ art. 10, 2°
comma G.G.S. quale gratuita ed evidente manifestazione di discriminazione razziale.
- Nè risulta che altri settori della stessa tifoseria o rappresentanti della società siano
intervenuti o abbiano manifestato dissociazione.
- In presenza di tali fatti, devesi a questo punto rilevare che la società Padova si
segnala per una specifica recidività in episodi similari già più volte sanzionati da
questo Giudice Sportivo, da ultimo (giusta deliberazione della Commissione
Disciplinare).anche con la diffida.
- In forza dei principi che disciplinano la materia della recidività e gli effetti della
contestata diffida, devesi infliggere alla società Padova sanzione conseguente ed
adeguata al fatto in esame.
- La pena ritenuta del tutto proporzionata e conforme ai criteri di giustizia appare quella
prevista dall’ art. 10 c.5, 2° inciso, che impone, unitamente alla sanzione pecuniaria,
quella ulteriore della squalifica del campo.
- Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
- di squalificare per una gara effettiva il campo di gioco della società Padova con
decorrenza immediata ed infliggere l’ ammenda di € 3.000.00.=
- di rimettere gli atti alla Lega per quanto di competenza
Share the post "Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 178/C del 24 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” GARA LUMEZZANE – PADOVA DEL 22 FEBBRAIO 2004"