Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 182/C del 25 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ L’AQUILA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE MEDICO BIZZARRI FRANCESCO (C.U. 165/C DEL 10/2/2004 GARA L’ AQUILA CALCIO-ACIREALE DELL’ 8/2/2004).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. Com uff 182/C del 25 febbraio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ L'AQUILA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA
TRE GARE EFFETTIVE MEDICO BIZZARRI FRANCESCO (C.U. 165/C DEL
10/2/2004 GARA L’ AQUILA CALCIO-ACIREALE DELL’ 8/2/2004).
Sulla scorta degli atti ufficiali della gara L'Aquila-Acireale disputata
l'8.2.2004, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per tre gare a Francesco
Bizzarri, medico sociale della compagine abbruzzese, adottando la seguente
motivazione: "per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale,
espulso, nell'allontanarsi, rivolgeva al medesimo una espressione ingiuriosa
(r.A.A.)".
Avverso tale delibera ha proposto. reclamo la società per ottenere la
riduzione della squalifica. A sostegno del gravame ha dedotto che il dott.
Bizzarri, non aduso a comportamenti del genere, si sarebbe rivolto senza
intenti offensivi all'assistente, protestando in quanto l'ufficiale di gara non
segnalava all'arbitro che un calciatore della sua squadra era rimasto
infortunato e necessitava di soccorso immediato, perché giaceva a terra quasi
esanime.
All'esito della odierna riunione, ritiene la Commissione che il reclamo
non sia accoglibile.
Dal referto dell'assistente risulta che il sanitario, intendendo soccorrere
un suo calciatore, gli ha urlato "ma vaffan ...., vuoi chiamare l'arbitro" ed ha
aggiunto che il Bizzarri, nell'abbandonare il terreno di gioco per la espulsione,
lo ha nuovamente offeso, dicendogli "sei un pezzo di m ....".
Il significato univocamente offensivo delle parole rivolte all'assistente
arbitrale consente di escludere che il sanitario si sia limitato a protestare
senza intenzioni ingiuriose. II ragguaglio ufficiale induce a considerare che un
professionista come il Bizzarri, seppure legittimamente preoccupato per il
ritardato soccorso sul terreno di gioco, avrebbe dovuto protestare in modo
corretto, stimolando l'assistente ad informare il direttore di gara, anziché
usare quelle espressioni offensive sopra riportate.
Valutata sia la personalità del tesserato sia la reiterazione delle offese,
pare alla Commissione che la squalifica per tre gare irrogata dal primo giudice
non ecceda i limiti di una equa sanzione, per cui s'impone la reiezione del
gravame con l'addebito della tassa.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società L'Aquila Calcio S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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