Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 182/C del 25 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ L’AQUILA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE MEDICO BIZZARRI FRANCESCO (C.U. 165/C DEL 10/2/2004 GARA L’ AQUILA CALCIO-ACIREALE DELL’ 8/2/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 182/C del 25 febbraio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ L'AQUILA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE MEDICO BIZZARRI FRANCESCO (C.U. 165/C DEL 10/2/2004 GARA L’ AQUILA CALCIO-ACIREALE DELL’ 8/2/2004). Sulla scorta degli atti ufficiali della gara L'Aquila-Acireale disputata l'8.2.2004, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per tre gare a Francesco Bizzarri, medico sociale della compagine abbruzzese, adottando la seguente motivazione: "per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale, espulso, nell'allontanarsi, rivolgeva al medesimo una espressione ingiuriosa (r.A.A.)". Avverso tale delibera ha proposto. reclamo la società per ottenere la riduzione della squalifica. A sostegno del gravame ha dedotto che il dott. Bizzarri, non aduso a comportamenti del genere, si sarebbe rivolto senza intenti offensivi all'assistente, protestando in quanto l'ufficiale di gara non segnalava all'arbitro che un calciatore della sua squadra era rimasto infortunato e necessitava di soccorso immediato, perché giaceva a terra quasi esanime. All'esito della odierna riunione, ritiene la Commissione che il reclamo non sia accoglibile. Dal referto dell'assistente risulta che il sanitario, intendendo soccorrere un suo calciatore, gli ha urlato "ma vaffan ...., vuoi chiamare l'arbitro" ed ha aggiunto che il Bizzarri, nell'abbandonare il terreno di gioco per la espulsione, lo ha nuovamente offeso, dicendogli "sei un pezzo di m ....". Il significato univocamente offensivo delle parole rivolte all'assistente arbitrale consente di escludere che il sanitario si sia limitato a protestare senza intenzioni ingiuriose. II ragguaglio ufficiale induce a considerare che un professionista come il Bizzarri, seppure legittimamente preoccupato per il ritardato soccorso sul terreno di gioco, avrebbe dovuto protestare in modo corretto, stimolando l'assistente ad informare il direttore di gara, anziché usare quelle espressioni offensive sopra riportate. Valutata sia la personalità del tesserato sia la reiterazione delle offese, pare alla Commissione che la squalifica per tre gare irrogata dal primo giudice non ecceda i limiti di una equa sanzione, per cui s'impone la reiezione del gravame con l'addebito della tassa. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società L'Aquila Calcio S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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