Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 182/C del 25 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO CALCIATORE BERNACCI MARCO (A.C. CESENA S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. 165/C DEL 10/2/2004 GARA PISTOIESE-CESENA DELL’ 8/2/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 182/C del 25 febbraio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO CALCIATORE BERNACCI MARCO (A.C. CESENA S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. 165/C DEL 10/2/2004 GARA PISTOIESE-CESENA DELL’ 8/2/2004). Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per due gare ai calciatore Marco Bernacci del Cesena "per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo", rilevando dal referto del direttore di gara che il tesserato avrebbe "preso per il collo con violenza" l'antagonista Davide Carfora, subendo poi analogo trattamento. Contro tale delibera ha proposto reclamo il tesserato per ottenere la riduzione della squalifica ad un solo turno. A fondamento dei gravame ha sostenuto che dopo la concessione di un calcio di rigore a favore della sua squadra, ha notato il Carfora togliere il gesso dal dischetto del rigore, verosimilmente per pregiudicare la esecuzione del tiro, per cui ha spinto l'avversario, senza cagionare o subire alcun danno. All'esito dell'odierna riunione, ritiene la Commissione che si possa accogliere la richiesta del reclamante. Va premesso che la "violenza" di cui si parla nel referto non vincola questa Commissione, trattandosi non di insindacabile descrizione del fatto, bensì di mero apprezzamento del direttore di gara. Ciò posto, nel supplemento acquisito in questa sede, l'arbitro ha confermato il referto di gara, ribadendo che il calciatore Bernacci si sarebbe "preso per il collo" con il suo avversario Carfora. Poiché é da escludere che sul campo vi sia stata una sorta di lotta greco-romana, si deve ritenere che l'espressione non appropriata usata dall'arbitro intenda soltanto puntualizzare il reciproco contatto delle mani sul collo. E' opinione della Commissione che l'episodio di che trattasi si sia svolto con le verosimili modalità espresse dal Bernacci, che sono perfettamente collimanti con quelle esposte dal Carfora nel suo gravame: in definitiva, é da ritenere che i due calciatori si siano spintonati ponendosi le mani reciprocamente sul collo, senza riportare alcun danno, e cioè senza avvertire neppure una semplice sensazione di dolore. Orbene, nella fattispecie non é dato ravvisare "atto di violenza", punibile con due turni di squalifica, bensì semplice condotta scorretta per la quale la sanzione adeguata é la squalifica per un solo turno. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo del calciatore Marco Bernacci (A.C. Cesena S.p.a.) riducendo la squalifica ad una gara effettiva. La tassa non va addebitata.
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