Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 191/C del 3 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA UNA GARA EFFETTIVA CAMPO DI GIUOCO ED AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. 178/C DEL 24/2/2004 GARA LUMEZZANE-PADOVA DEL 22/2/2004) CON PROCEDURA D’ URGENZA.
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. Com uff 191/C del 3 marzo 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO SOCIETA’ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA
UNA GARA EFFETTIVA CAMPO DI GIUOCO ED AMMENDA 3.000,00
EURO (C.U. 178/C DEL 24/2/2004 GARA LUMEZZANE-PADOVA DEL
22/2/2004) CON PROCEDURA D’ URGENZA.
Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo in epigrafe indicato, ha
proposto reclamo, con procedura d’ urgenza, il Calcio Padova, sostenendo
che i cori e parole non erano stati uditi da nessuno se non dal collaboratore
dell’ Ufficio Indagini e che trovandosi in campo avverso era, in ogni caso
difficile, anzi impossibile per i dirigenti del Padova attivarsi per fare desistere i
propri sostenitori dal comportamento di cui sopra.
Nell’ odierna riunione sono presenti per il Padova l’ avv. Enzo Conte ed il
segretario generale della società Gianluca Sottovia che si riportano ai motivi
di cui al ricorso e chiedono la revoca della squalifica del campo e la riduzione
dell'ammenda. Preliminarmente la Commissione ha richiesto all’ arbitro della
gara conferma del fatto che la terna arbitrale non avesse sentito né gli “insulti
razziali” né i cori “bhuh bhuh” per come comprovato dai rapporti di gara dove
nessuna segnalazione è stata effettuata.
L’ arbitro ha ribadito in modo chiaro di non avere sentito né i cori né gli
insulti. E' notorio che, alla fine del primo tempo, la terna arbitrale nel rientrare
negli spogliatoi assume una particolare dislocazione per controllare i calciatori
ed il pubblico ed è significativo che non siano stati sentiti gli insulti razziali
riportati dal collaboratore dell’ Ufficio Indagini. Nessuno vuole mettere in
discussione quanto relazionato che sicuramente si è verificato. E' solo la
“portata” di quanto si è verificato che va determinata. Per non essere stati uditi
dalla terna i detti insulti devono essere stati di brevissima durata, fatti da pochi
sostenitori. E sarebbe stato opportuno segnalare quali erano questi insulti
perchè compito di chi deve riferire è di rapportare le parole pronunciate e
sentite e non di qualificarle come “insulti”. La qualificazione va fatta
dall’ Organo di Giustizia Sportiva.
In ogni caso dette manifestazioni sono state talmente limitate che né i
dirigenti del Padova, si giocava in campo avverso, né gli altri sostenitori della
stessa società potevano mettere in atto l'esimente di cui al comma 2)
dell’ art.10 del Codice di Giustizia Sportiva. Per quanto riguarda i cori “bhuh
bhuh” rivolti al calciatore Doumbya, anche questi non percepiti dalla terna
arbitrale, secondo la relazione del collaboratore dell’ Ufficio Indagini sono stati
effettuati dal 36' del secondo tempo dopo l'ingresso in campo di detto
calciatore ed ogni volta che questi interveniva sul pallone. In nove minuti (36-45)
quanti sono stati gli interventi del calciatore e di conseguenza i cori?
Qualunque manifestazione di discriminazione razziale merita adeguata
sanzione ma compito dell’ Organo di Giustizia Sportiva è, oltre ad accertare la
responsabilità, di commisurare la sanzione, peraltro particolarmente pesante
prevista dall’ art.10 comma 5) del Codice di Giustizia Sportiva, all’ entità dei
fatti realmente verificatisi. Nella fattispecie quanto verificatosi per le modalità
(pochi soggetti e senza risalto), per il luogo (campo avverso), per
l’ impossibilità da parte dei dirigenti del Padova e della parte sana della
tifoseria del Padova stessa, di disapprovare il detto comportamento, non
avendolo percepito, non merita una sanzione così grave come la squalifica
del campo anche in presenza di precedente diffida.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo della società Calcio Padova S.p.a.
revocando la squalifica del campo e confermando l’ ammenda di 3.000,00
euro. La tassa non va addebitata.
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