Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 191/C del 3 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 5.000,00 EURO CON LETTERA DIFFIDA, ART. 13/1 COMMA C) C.G.S. (C.U. 173/C DEL 17/2/2004 GARA MARTINA-TARANTO DEL 15/2/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 191/C del 3 marzo 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 5.000,00 EURO CON LETTERA DIFFIDA, ART. 13/1 COMMA C) C.G.S. (C.U. 173/C DEL 17/2/2004 GARA MARTINA-TARANTO DEL 15/2/2004). Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo in epigrafe indicato ha prodotto reclamo il Taranto Calcio sostenendo che il lancio degli oggetti da parte di propri sostenitori era una forma di contestazione nei confronti dei dirigenti e della squadra del Taranto stessa e che limitati erano i poteri di controllo che poteva esercitare la società considerato che la stessa giocava in campo avverso. Nell’ odierna riunione è presente per il Taranto l’ avv. Monica Fiorillo la quale insiste nei motivi in ricorso e chiede la revoca della diffida e la riduzione dell’ ammenda. Dall’ esame del preciso rapporto arbitrale e di quello del collaboratore dell’ Ufficio Indagini emerge chiaramente che i sostenitori del Taranto hanno, in più riprese, lanciato oggetti di qualsiasi genere sul terreno di giuoco costringendo l’ arbitro, in due circostanze, a sospendere il gioco ed a ritardare l’ inizio del secondo tempo per fare sgombrare il terreno stesso dagli oggetti, anche di notevoli dimensioni, lanciati. Inoltre, in alcune circostanze, l’ assistente Girone veniva pure colpito da oggetti lanciati senza però subire alcuna conseguenza. Detto comportamento dei tifosi del Taranto va sanzionato adeguatamente. Ma tenuto conto della costante giurisprudenza della C.A.F. ed anche di questa Commissione che considera che quando i fatti si svolgono in campo avverso, ridotte sono le responsabilità di una società, ritiene questa Commissione che la sanzione possa essere determinata in quella fissata dal Giudice Sportivo revocando però la diffida di cui all’ art.13/1 del Codice di Giustizia Sportiva, sempre con l'obbligo del risarcimento dei danni Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo della società Taranto Calcio S.r.l. revocando la diffida e confermando l’ ammenda di 5.000,00 euro. La tassa non va addebitata.
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