Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 191/C del 3 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 5.000,00 EURO CON LETTERA DIFFIDA, ART. 13/1 COMMA C) C.G.S. (C.U. 173/C DEL 17/2/2004 GARA MARTINA-TARANTO DEL 15/2/2004).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. Com uff 191/C del 3 marzo 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA
5.000,00 EURO CON LETTERA DIFFIDA, ART. 13/1 COMMA C) C.G.S.
(C.U. 173/C DEL 17/2/2004 GARA MARTINA-TARANTO DEL 15/2/2004).
Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo in epigrafe indicato ha
prodotto reclamo il Taranto Calcio sostenendo che il lancio degli oggetti da
parte di propri sostenitori era una forma di contestazione nei confronti dei
dirigenti e della squadra del Taranto stessa e che limitati erano i poteri di
controllo che poteva esercitare la società considerato che la stessa giocava in
campo avverso.
Nell’ odierna riunione è presente per il Taranto l’ avv. Monica Fiorillo la
quale insiste nei motivi in ricorso e chiede la revoca della diffida e la riduzione
dell’ ammenda.
Dall’ esame del preciso rapporto arbitrale e di quello del collaboratore
dell’ Ufficio Indagini emerge chiaramente che i sostenitori del Taranto hanno,
in più riprese, lanciato oggetti di qualsiasi genere sul terreno di giuoco
costringendo l’ arbitro, in due circostanze, a sospendere il gioco ed a ritardare
l’ inizio del secondo tempo per fare sgombrare il terreno stesso dagli oggetti,
anche di notevoli dimensioni, lanciati. Inoltre, in alcune circostanze,
l’ assistente Girone veniva pure colpito da oggetti lanciati senza però subire
alcuna conseguenza. Detto comportamento dei tifosi del Taranto va
sanzionato adeguatamente. Ma tenuto conto della costante giurisprudenza
della C.A.F. ed anche di questa Commissione che considera che quando i
fatti si svolgono in campo avverso, ridotte sono le responsabilità di una
società, ritiene questa Commissione che la sanzione possa essere
determinata in quella fissata dal Giudice Sportivo revocando però la diffida di
cui all’ art.13/1 del Codice di Giustizia Sportiva, sempre con l'obbligo del
risarcimento dei danni
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo della società Taranto Calcio S.r.l.
revocando la diffida e confermando l’ ammenda di 5.000,00 euro. La tassa non
va addebitata.
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