Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 191/C del 3 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DALLE NOGARE MASSIMO (C.U. 173/C DEL 17/2/2004 GARA GROSSETO-FANO DEL 15/2/2004)

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 191/C del 3 marzo 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DALLE NOGARE MASSIMO (C.U. 173/C DEL 17/2/2004 GARA GROSSETO-FANO DEL 15/2/2004) Reclamando nei modi e termini di rito avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Dalle Nogare Massimo la squalifica per due gare effettive per avere nel corso della gara disputatasi il 5/2/2004 fra essa reclamante, nella circostanza società ospitante, ed il Fano rivolto all’ arbitro espressioni ingiuriose dopo essere stato da questi espulso per doppia ammonizione, la società Grosseto chiede, per i motivi rappresentati nell’ atto di impugnazione, che detta sanzione venga equamente ridotta. Questo poiché, a suo dire, le espressioni di cui trattasi non possono considerarsi “denigratorie e lesive dell’ immagine del direttore di gara”. Nel corso della richiesta audizione, l’ avv. Lucia Bianco, delegata a rappresentare la società reclamante, ha ulteriormente illustrato le argomentazioni svolte nel reclamo e quindi insistito nella conclusiva richiesta formulata. E’ stato altresì ascoltato il calciatore interessato. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, ascoltate le parti, esaminati gli atti ufficiali, fonte di prova privilegiata per gli Organi di Giustizia Sportiva, rilevato il palese tenore ingiurioso delle espressioni incriminate inequivocamente rivolte all’ arbitro, ritiene che il provvedimento impugnato meriti integrale conferma, non risultando censurabile neppure in punto di corretta graduazione della sanzione. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società U.S. Grosseto F.C. S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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