Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 191/C del 3 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ U.S. CATANZARO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA CINQUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ASCOLI NICOLA (C.U. 173/C DEL 17/2/2004 GARA CATANZARO-VITERBESE DEL 15/2/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 191/C del 3 marzo 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ U.S. CATANZARO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA CINQUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ASCOLI NICOLA (C.U. 173/C DEL 17/2/2004 GARA CATANZARO-VITERBESE DEL 15/2/2004). L’ arbitro della gara Catanzaro-Viterbese, disputata nel capoluogo calabrese il 15/2/04, riferisce nel proprio rapporto di aver espulso il calciatore Nicola Ascoli del Catanzaro perché “ mentre estraevo il taccuino dalla tasca con entrambe la mani mi spingeva verso il basso le mie, ripetutamente e con forza, impedendomi di estrarre il cartellino”. Per questa infrazione disciplinare il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore Nicola Ascoli per cinque gare effettive. Avverso questa delibera ha proposto reclamo la società escludendo trattarsi di protesta violenta ma di un semplice gesto istintivo per una decisione tecnica non condivisa, chiedendo perciò la riduzione della sanzione. All’ odierno dibattimento è intervenuto il sig. Bellante Fumagalli Francesco in rappresentanza della società il quale ha insistito nei motivi del reclamo e per l’ accoglimento delle precisate conclusioni. Osserva la Commissione che la gravità del fatto è insita nella violenza esercitata nei confronti del direttore di gara al quale si è addirittura impedito dall’ estrarre il cartellino rosso dalla tasca. La tesi della società reclamante deve essere perciò respinta; tuttavia, secondo i criteri sanzionatori utilizzati da questa Commissione, la sanzione può essere ridotta come in dispositivo, ritenuta in tal modo sufficientemente penalizzante per il comportamento gravemente antiregolamentare tenuto dal calciatore. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo della società U.S. Catanzaro S.p.a. riducendo a quattro gare effettive la squalifica inflitta al calciatore Nicola Ascoli. La tassa non va addebitata.
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