Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 198/C del 9 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/1 ” GARE DEL 7 MARZO 2004 GARA ACIREALE – VIS PESARO
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. Com uff 198/C del 9 marzo 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
S E R I E " C/1 "
GARE DEL 7 MARZO 2004
GARA ACIREALE – VIS PESARO
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali,
o s s e r v a
- risulta uniformemente dai referti degli ufficiali di gara e dalla relazione dell’ Ufficio
Indagini che durante l’ incontro si dava luogo a lancio di bottigliette in direzione di un
assistente arbitrale senza colpire.
- Al termine della gara e durante la fase del rientro negli spogliatoi da parte dei
componenti della terna, un gruppo di esagitati che sostava indebitamente e per
diretta responsabilità della società all’ interno del recinto di gioco affrontava l’ arbitro
rivolgendogli espressioni ingiuriose e di grave minaccia; in tale contesto alcuni dei
suddetti facinorosi colpivano l’ arbitro con due lievi calci ad una gamba, nel mentre
dovevano intervenire le forze dell’ ordine perchè a questi fosse consentito di
raggiungere gli spogliatoi, dove pure erano presenti abusivamente altre persone che
gli rivolgevano nuove espressioni ingiuriose.
- Contemporaneamente a quanto sopra descritto uno degli assistenti arbitrali veniva
affrontato da tre persone non identificate che gli rivolgevano più volte frasi offensive,
mentre uno di essi lo colpiva al viso con uno sputo; anche in tal caso solo l’ intervento
della forza pubblica consentiva all’ assistente arbitrale di guadagnare gli spogliatoi.
- Anche l’ altro assistente arbitrale, e nel medesimo contesto, veniva avvicinato da un
addetto della società il quale gli rivolgeva ripetute frasi ingiuriose e di minaccia, nel
contempo afferrandolo con due dita sotto il mento e successivamente allontanandosi,
ancora rivolgendogli ingiurie.
- Quelli descritti essendo i fatti quali emergenti da atti costituenti fonte di prova
privilegiata per il Giudice Sportivo, devesi operarne la valutazione ai fini della
irrogazione di sanzione che sia proporzionata e del tutto adeguata agli accadimenti.
- A tale specifico fine deve sottolinearsi la oggettiva ed incontestabile gravità dei
comportamenti assunti da addetti e sostenitori della società siciliana, che ne risponde
in forza del principio di responsabilità oggettiva.
- Particolarmente censurabili e gravi gli atteggiamenti offensivi e di minaccia rivolti agli
ufficiali di gara , uno dei quali anche fatto oggetto di uno sputo sul viso, da parte di
soggetti ai quali era stato consentito l’ ingresso in zona prossima agli spogliatoi e che
hanno reiteratamente assunto atteggiamento aggressivo tale da provocare il ripetuto
intervento delle forze dell’ ordine.
- Ancora più grave, in relazione alla identificazione della giusta misura della pena che si
ritiene di infliggere, i gesti di violenza fisica di cui sono stati oggetto l’ arbitro ed un suo
assistente, comunque raggiunti da intenzionali atteggiamenti aggressivi da parte di
facinorosi ed a nulla rilevando che essi non abbiano patito conseguenze alle loro
incolumità.
- Così pure, e da ultimo, non può non tenersi conto del fatto che un folto gruppo di
esagitati riusciva a presidiare le uscite dello stadio fino alle ore 20 circa, quando gli
ufficiali di gara si allontanavano solo in quanto condotti a bordo di mezzi militari e
scortati fin fuori della città dalle forze dell’ ordine.
- Per conseguenza, tenuto anche conto delle numerose pregresse occasioni nelle quali
la società Acireale è già stata oggetto di sanzioni pecuniarie inflitte da questo Giudice
Sportivo e tenuto conto globalmente dei fatti, delle motivazioni e delle conseguenze si
ritiene del tutto congrua la sanzione inflitta come in dispositivo.
- Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
a) di squalificare per una gara effettiva il campo di gioco della società Acireale;
b) di rimettere gli atti alla Lega per quanto di competenza.