Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 200/C del 10 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE COTTINI ANDREA (C.U. 178/C DEL 24/2/2004 GARA TARANTO-SAMBENEDETTESE DEL 22/2/2004).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. Com uff 200/C del 10 marzo 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE COTTINI ANDREA
(C.U. 178/C DEL 24/2/2004 GARA TARANTO-SAMBENEDETTESE DEL
22/2/2004).
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la
squalifica per due gare al calciatore Andrea Cottini della Sambenedettese
"per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo", rilevando dal referto
del direttore di gara che il suddetto aveva colpito con un pugno di striscio alla
testa un avversario a gioco fermo, senza procurargli danno fisico.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società per ottenere in
principalità la revoca della squalifica e in subordine la riduzione della stessa.
A fondamento del gravame ha sostenuto che il proprio tesserato, in occasione
di una mischia seguita ad un grave fallo subito da un compagno di squadra,
sarebbe stato aggredito dal calciatore Gianluca Triuzzi del Taranto, per cui al
fine di sfuggire alla presa del suo antagonista avrebbe con la propria mano
colpito di striscio e in modo non violento l'aggressore, senza causargli alcun
danno.
Il legale della società è comparso all’ udienza ed ha insistito nei motivi
del reclamo.
All'esito della odierna riunione, si osserva:
se si desse credito alla ricostruzione dell'episodio prospettato dalla società, si
dovrebbe accogliere il reclamo in quanto, attribuiti i ruoli di aggressore e
aggredito rispettivamente al Triuzzi e al Cottini, si dovrebbe ritenere, in linea
con la costante giurisprudenza disciplinare, che l'atto di violenza commesso in
reazione dal Cottini andrebbe punito con sanzione minore a fronte di quello
commesso in via di azione dal Triuzzi.
Senonché, gli atti ufficiali conflittano chiaramente la ricostruzione
dell'episodio fornito dalla reclamante, per cui non si ritiene accoglibile la
richiesta della società: ed infatti, dal referto arbitrale risulta che al 17° del
secondo tempo il calciatore Triuzzi a gioco fermo ha afferrato il Cottini per il
collo stringendoglielo e dal referto di gara dell'assistente arbitrale emerge che
nella circostanza il Cottini ha colpito l’ avversario con un pugno di striscio,
senza causargli danno fisico. Queste modalità sono state confermate nei
supplementi acquisiti nei quali l'arbitro e il suo assistente hanno confermato i
referti di gara, precisando però che le condotte violente sono state
simultanee, per cui non é possibile distinguere fra aggressore e aggredito.
Adottando il parametro sanzionatorio sempre seguito da questa
Commissione per gli atti di violenza consumati a gioco fermo, si ritiene che
entrambi i calciatori, e quindi anche il Cottini, debbano essere puniti con due
giornate di squalifica.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo avanzato dalla società Sambenedettese per la
squalifica inflitta al calciatore Andrea Cottini.
La tassa va addebitata.
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