Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 200/C del 10 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE COTTINI ANDREA (C.U. 178/C DEL 24/2/2004 GARA TARANTO-SAMBENEDETTESE DEL 22/2/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 200/C del 10 marzo 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE COTTINI ANDREA (C.U. 178/C DEL 24/2/2004 GARA TARANTO-SAMBENEDETTESE DEL 22/2/2004). Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per due gare al calciatore Andrea Cottini della Sambenedettese "per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo", rilevando dal referto del direttore di gara che il suddetto aveva colpito con un pugno di striscio alla testa un avversario a gioco fermo, senza procurargli danno fisico. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società per ottenere in principalità la revoca della squalifica e in subordine la riduzione della stessa. A fondamento del gravame ha sostenuto che il proprio tesserato, in occasione di una mischia seguita ad un grave fallo subito da un compagno di squadra, sarebbe stato aggredito dal calciatore Gianluca Triuzzi del Taranto, per cui al fine di sfuggire alla presa del suo antagonista avrebbe con la propria mano colpito di striscio e in modo non violento l'aggressore, senza causargli alcun danno. Il legale della società è comparso all’ udienza ed ha insistito nei motivi del reclamo. All'esito della odierna riunione, si osserva: se si desse credito alla ricostruzione dell'episodio prospettato dalla società, si dovrebbe accogliere il reclamo in quanto, attribuiti i ruoli di aggressore e aggredito rispettivamente al Triuzzi e al Cottini, si dovrebbe ritenere, in linea con la costante giurisprudenza disciplinare, che l'atto di violenza commesso in reazione dal Cottini andrebbe punito con sanzione minore a fronte di quello commesso in via di azione dal Triuzzi. Senonché, gli atti ufficiali conflittano chiaramente la ricostruzione dell'episodio fornito dalla reclamante, per cui non si ritiene accoglibile la richiesta della società: ed infatti, dal referto arbitrale risulta che al 17° del secondo tempo il calciatore Triuzzi a gioco fermo ha afferrato il Cottini per il collo stringendoglielo e dal referto di gara dell'assistente arbitrale emerge che nella circostanza il Cottini ha colpito l’ avversario con un pugno di striscio, senza causargli danno fisico. Queste modalità sono state confermate nei supplementi acquisiti nei quali l'arbitro e il suo assistente hanno confermato i referti di gara, precisando però che le condotte violente sono state simultanee, per cui non é possibile distinguere fra aggressore e aggredito. Adottando il parametro sanzionatorio sempre seguito da questa Commissione per gli atti di violenza consumati a gioco fermo, si ritiene che entrambi i calciatori, e quindi anche il Cottini, debbano essere puniti con due giornate di squalifica. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo avanzato dalla società Sambenedettese per la squalifica inflitta al calciatore Andrea Cottini. La tassa va addebitata.
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