Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 208/C del 17 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE TRIUZZI GIANLUCA (C.U. 178/C DEL 24/2/2004 GARA TARANTO-SAMBENEDETTESE DEL 22/2/2004).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. Com uff 208/C del 17 marzo 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE TRIUZZI GIANLUCA (C.U. 178/C
DEL 24/2/2004 GARA TARANTO-SAMBENEDETTESE DEL 22/2/2004).
Reclamando nei modi e termini di rito avversola decisione con sui il
Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Triuzzi Gianluca la squalifica per due
gare con l’ imputazione di avere commesso – nel corso della gara disputatasi il
22/2/2004 fra essa reclamante, nella circostanza società ospitante e la
Sambenedettese – “atto di violenza verso un avversario a giuoco fermo”, la
società Taranto Calcio dopo avere reso dei fatti una propria dettagliata
versione, afferma di ritenere troppo severo il provvedimento impugnato,
considerato che “in buona sostanza l’ azione del Triuzzi non contiene
assolutamente i connotati tipici dell’ atto di violenza”. Conseguentemente
chiede che la Commissione voglia ridurre ad una sola gara la squalifica del
proprio tesserato.
I motivi della doglianza sono stati poi riaffermati ed ulteriormente
illustrati, in sede di discussione, dall’ avv. Giuseppe Balzano, delegato a
rappresentare la società che aveva chiesto l’ audizione personale.
La Commissione, letto il reclamo, ascoltato il delegato a rappresentare
la società, esaminati gli atti, ritiene di non poter accogliere il gravame. A tale
determinazione la Commissione è pervenuta essendo dell’ avviso che,
contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, il comportamento tenuto
nella dedotta circostanza dal Triuzzi nei confronti di un avversario, quale
risulta dalla puntuale descrizione dei fatti resa dall’ arbitro nel referto di gara,
sia stato dal primo giudice correttamente apprezzato e trova rispondenza
piena nel titolo di incolpazione. Di guisa che, stante il vigore di prova
privilegiata espressamente conferita dal Codice di Giustizia Sportiva al
resoconto arbitrale, l’ impugnato provvedimento merita integrale conferma,
risultando non censurabile neppure sotto il profilo di una equa graduazione
della sanzione.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo il reclamo della società Taranto Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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