Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 208/C del 17 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE TRIUZZI GIANLUCA (C.U. 178/C DEL 24/2/2004 GARA TARANTO-SAMBENEDETTESE DEL 22/2/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 208/C del 17 marzo 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE TRIUZZI GIANLUCA (C.U. 178/C DEL 24/2/2004 GARA TARANTO-SAMBENEDETTESE DEL 22/2/2004). Reclamando nei modi e termini di rito avversola decisione con sui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Triuzzi Gianluca la squalifica per due gare con l’ imputazione di avere commesso – nel corso della gara disputatasi il 22/2/2004 fra essa reclamante, nella circostanza società ospitante e la Sambenedettese – “atto di violenza verso un avversario a giuoco fermo”, la società Taranto Calcio dopo avere reso dei fatti una propria dettagliata versione, afferma di ritenere troppo severo il provvedimento impugnato, considerato che “in buona sostanza l’ azione del Triuzzi non contiene assolutamente i connotati tipici dell’ atto di violenza”. Conseguentemente chiede che la Commissione voglia ridurre ad una sola gara la squalifica del proprio tesserato. I motivi della doglianza sono stati poi riaffermati ed ulteriormente illustrati, in sede di discussione, dall’ avv. Giuseppe Balzano, delegato a rappresentare la società che aveva chiesto l’ audizione personale. La Commissione, letto il reclamo, ascoltato il delegato a rappresentare la società, esaminati gli atti, ritiene di non poter accogliere il gravame. A tale determinazione la Commissione è pervenuta essendo dell’ avviso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, il comportamento tenuto nella dedotta circostanza dal Triuzzi nei confronti di un avversario, quale risulta dalla puntuale descrizione dei fatti resa dall’ arbitro nel referto di gara, sia stato dal primo giudice correttamente apprezzato e trova rispondenza piena nel titolo di incolpazione. Di guisa che, stante il vigore di prova privilegiata espressamente conferita dal Codice di Giustizia Sportiva al resoconto arbitrale, l’ impugnato provvedimento merita integrale conferma, risultando non censurabile neppure sotto il profilo di una equa graduazione della sanzione. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo il reclamo della società Taranto Calcio S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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