Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 208/C del 17 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO ALLENATORE BUGLIO FRANCESCO (VALENZANA CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. 198/C DEL 9/3/2004 GARA MEDA-VALENZANA DEL 7/3/2004) PROCEDURA D’ URGENZA.
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. Com uff 208/C del 17 marzo 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/2 "
RECLAMO ALLENATORE BUGLIO FRANCESCO (VALENZANA CALCIO
S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. 198/C DEL 9/3/2004
GARA MEDA-VALENZANA DEL 7/3/2004) PROCEDURA D’ URGENZA.
Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo in epigrafe ha proposto
reclamo l’ allenatore Bugio Francesco della società Valenzana Calcio S.r.l.
sostenendo che non aveva rivolto ad un assistente arbitrale la parola
“delinquente”; a sostegno di ciò ha ipotizzando uno scambio di persona. La
società Valenzana Calcio produce una dichiarazione del medico sociale
Guido Ferarris nella quale si “confessa” di aver pronunciato la parola
“delinquente” rivolta al detto assistente arbitrale, scagionando così, a dire del
dichiarante, l’ allenatore.
All’ odierna riunione nessuno è comparso.
Preliminarmente la Commissione ha richiesto all’ arbitro della gara
Vincenzo Lioce che, nel proprio rapporto, aveva individuato nell’ allenatore
Buglio chi aveva proferito la frase offensiva, un supplemento di rapporto su
quanto affermato nel reclamo e nell’ allegata dichiarazione del medico sociale.
Nel supplemento l’ arbitro ribadisce “senza ombra di dubbio” che la
frase rivolta a voce alta “delinquente nei confronti dell’ assistente è stata
pronunciata da parte dell’ allenatore Buglio Francesco”.
Sulla scorta di tale supplemento che rafforza quanto già riportato nel
rapporto di gara, considerata la particolare valenza del rapporto e del
supplemento dell’ arbitro (art. 31/1 CGS) questa Commissione non può che
confermare la responsabilità del Buglio e la conseguente sanzione che è
adeguata al fatto commesso.
Va altresì rilevato che la dichiarazione del medico sociale Guido
Ferraris va trasmessa alla Procura Federale per le valutazioni del caso.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo prodotto dall’ allenatore Buglio Francesco (Valenzana
Calcio S.r.l.) e trasmettere gli atti alla Procura Federale relativamente alla
dichiarazione resa dal tesserato Guido Ferraris.
La tassa va addebitata.
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