Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 217/C del 24 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO CALCIATORE RAGGI ANDREA (CARRARESE CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. 198/C DEL 9/3/2004 GARA CARRARESE-BELLARIA IGEA M. DEL 7/3/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 217/C del 24 marzo 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO CALCIATORE RAGGI ANDREA (CARRARESE CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. 198/C DEL 9/3/2004 GARA CARRARESE-BELLARIA IGEA M. DEL 7/3/2004). Con delibera del Giudice Sportivo Andrea Raggi, calciatore della Carrarese Calcio, è stato squalificato per due gare effettive “per aver colpito con un calcio alla schiena un avversario disinteressandosi del pallone”. Proponeva reclamo, nella firma e nei termini di rito, il tesserato, facendo presente di aver colpito in modo involontario il calciatore avversario e lo stesso si era comunque subito rialzato da terra, riprendendo il gioco; concludeva chiedendo la riduzione della sanzione irrogata. All’ odierna riunione nessuno era presente. Ritiene la Commissione che il reclamo merita accoglimento. Pacifico che il fallo del Raggi sia stato commesso in azione di gioco, non vi è poi la prova che la condotta fallosa fosse avulsa dallo sviluppo dell’ azione né che essa fosse connotata da particolare violenza, tanto non emergendo dagli atti ufficiali in possesso della Commissione. Meritevole quindi di accoglimento il proposto reclamo con riduzione della sanzione irrogata ad una gara di squalifica. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo del calciatore Raggi Andrea (Carrarese Calcio S.r.l.) riducendo la squalifica ad una gara effettiva. La tassa non va addebitata.
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