Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 217/C del 24 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE ARNO MARCO (FROSINONE CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. 198/C DEL 9/3/2004 GARA FROSINONE-ISERNIA DEL 7/3/2004).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. Com uff 217/C del 24 marzo 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO CALCIATORE ARNO MARCO (FROSINONE CALCIO S.R.L.)
AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. 198/C DEL 9/3/2004
GARA FROSINONE-ISERNIA DEL 7/3/2004).
Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo il calciatore
richiedendo una riduzione della sanzione. Il gravame è motivato con una
diversa versione dei fatti tendente a dimostrare che l’ atto di violenza verso un
avversario, contestato al calciatore squalificato, sia avvenuto nel
proseguimento di un contrasto di gioco che vedeva entrambi i calciatori
cadere in scivolata sul terreno impregnato di pioggia: il ricorrente ammette di
aver colpito l’ avversario, ma precisa di averlo fatto in reazione ad un presunto
tentativo di quest’ ultimo di colpirlo con una ginocchiata.
La Commissione ritiene che il reclamo non sia meritevole di
accoglimento. Dagli atti ufficiali, muniti di fede privilegiata, nonché chiari e
dettagliati nella dinamica del fatto, non emerge alcun elemento che possa
rendere plausibile la versione accreditata dal ricorrente. Pertanto la sanzione
inflitta dal Giudice Sportivo appare equa e proporzionata.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo del calciatore Arno Marco (Frosinone Calcio S.r.l.).
La tassa va addebitata.
Share the post "Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 217/C del 24 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE ARNO MARCO (FROSINONE CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. 198/C DEL 9/3/2004 GARA FROSINONE-ISERNIA DEL 7/3/2004)."