Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 39/TB del 21 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” RECLAMO SOCIETA’ U.S. VITERBESE CALCIO ’90 S.R.L. AVVERSO: SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ARRIGA ALESSIO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE ISIDORO MARCO, SQUALIFICA CINQUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE VEGGI FEDERICO E SQUALIFICA SETTE GARE EFFETTIVE CALCIATORE CUTIGNI DANIELE (C.U. N.30/TB DEL 29/12/2003 GARA ROSETANA-VITERBESE DEL 20/12/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. Com uff 39/TB del 21 gennaio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I "
RECLAMO SOCIETA’ U.S. VITERBESE CALCIO '90 S.R.L. AVVERSO:
SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ARRIGA ALESSIO
SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE ISIDORO
MARCO, SQUALIFICA CINQUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE VEGGI
FEDERICO E SQUALIFICA SETTE GARE EFFETTIVE CALCIATORE
CUTIGNI DANIELE (C.U. N.30/TB DEL 29/12/2003 GARA ROSETANA-VITERBESE
DEL 20/12/2003).
Interponendo rituale reclamo avverso le squalifiche per sette, cinque,
quattro e tre gare effettive, rispettivamente inflitte dal Giudice Sportivo ai
calciatori Cutigni Daniele, Veggi Federico, Isidori Marco ed Arriga Alessio, per
avere i predetti commesso i fatti descritti nei titoli di incolpazione, la società
U.S. Viterbese riconduce nell’ ambito di “eccessi di difesa seppur non
condivisibili quantomeno giustificabili” gli atti di violenza di cui i propri tesserati
si sono resi autori, in reazione al comportamento aggressivo tenuto nei loro
confronti dall’ allenatore, dai calciatori e dai sostenitori della squadra
avversaria.
Invocando quindi l’ attenuante di una grave provocazione e la giovane
età degli incolpati, la reclamante chiede che l’ entità delle sanzioni irrogate
venga equamente ridotta.
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati i documenti
ufficiali, ritiene di non poter accogliere la richiesta. Rilevato infatti che il comportamento tenuto dai calciatori sanzionati – in
ripetute distinte circostanze per quanto concerne il Cutigni ed il Veggi – e loro
ascritto dal primo giudice trova puntuale riscontro nei dettagliati resoconti
dell’ arbitro e dei suoi assistenti alle cui risultanze gli Organi della Disciplina
Sportiva sono vincolati per quanto attiene al fatto, atteso l’ indubbio contenuto
di brutale violenza degli atti (di particolare gravità quelli contestati al Cutigni)
compiuti dai citati quattro tesserati della Viterbese nei confronti di avversari
diversi, considerato infine che la giovane età degli autori di tali atti costituisce
circostanza idonea non ad attenuare la gravità bensì a renderli ancor più
inaccettabili, l’ impugnata decisione risulta immeritevole di censura oltre che
per il corretto apprezzamento dei fatti anche in punto di altrettanto corretta
graduazione della sanzione.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società U.S. Viterbese Calcio '90 S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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