Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 39/TB del 21 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” RECLAMO SOCIETA’ U.S. VITERBESE CALCIO ’90 S.R.L. AVVERSO: SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ARRIGA ALESSIO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE ISIDORO MARCO, SQUALIFICA CINQUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE VEGGI FEDERICO E SQUALIFICA SETTE GARE EFFETTIVE CALCIATORE CUTIGNI DANIELE (C.U. N.30/TB DEL 29/12/2003 GARA ROSETANA-VITERBESE DEL 20/12/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 39/TB del 21 gennaio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I " RECLAMO SOCIETA’ U.S. VITERBESE CALCIO '90 S.R.L. AVVERSO: SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ARRIGA ALESSIO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE ISIDORO MARCO, SQUALIFICA CINQUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE VEGGI FEDERICO E SQUALIFICA SETTE GARE EFFETTIVE CALCIATORE CUTIGNI DANIELE (C.U. N.30/TB DEL 29/12/2003 GARA ROSETANA-VITERBESE DEL 20/12/2003). Interponendo rituale reclamo avverso le squalifiche per sette, cinque, quattro e tre gare effettive, rispettivamente inflitte dal Giudice Sportivo ai calciatori Cutigni Daniele, Veggi Federico, Isidori Marco ed Arriga Alessio, per avere i predetti commesso i fatti descritti nei titoli di incolpazione, la società U.S. Viterbese riconduce nell’ ambito di “eccessi di difesa seppur non condivisibili quantomeno giustificabili” gli atti di violenza di cui i propri tesserati si sono resi autori, in reazione al comportamento aggressivo tenuto nei loro confronti dall’ allenatore, dai calciatori e dai sostenitori della squadra avversaria. Invocando quindi l’ attenuante di una grave provocazione e la giovane età degli incolpati, la reclamante chiede che l’ entità delle sanzioni irrogate venga equamente ridotta. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati i documenti ufficiali, ritiene di non poter accogliere la richiesta. Rilevato infatti che il comportamento tenuto dai calciatori sanzionati – in ripetute distinte circostanze per quanto concerne il Cutigni ed il Veggi – e loro ascritto dal primo giudice trova puntuale riscontro nei dettagliati resoconti dell’ arbitro e dei suoi assistenti alle cui risultanze gli Organi della Disciplina Sportiva sono vincolati per quanto attiene al fatto, atteso l’ indubbio contenuto di brutale violenza degli atti (di particolare gravità quelli contestati al Cutigni) compiuti dai citati quattro tesserati della Viterbese nei confronti di avversari diversi, considerato infine che la giovane età degli autori di tali atti costituisce circostanza idonea non ad attenuare la gravità bensì a renderli ancor più inaccettabili, l’ impugnata decisione risulta immeritevole di censura oltre che per il corretto apprezzamento dei fatti anche in punto di altrettanto corretta graduazione della sanzione. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società U.S. Viterbese Calcio '90 S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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