Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 50/TB del 11 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” RECLAMO SOCIETA’ A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA SEI GARE EFFETTIVE CALCIATORE RADICCHI MATTEO (C.U. 44/TB DEL 28/1/2004 GARA GUBBIO-FERMANA DEL 24/01/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 50/TB del 11 febbraio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I " RECLAMO SOCIETA’ A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA SEI GARE EFFETTIVE CALCIATORE RADICCHI MATTEO (C.U. 44/TB DEL 28/1/2004 GARA GUBBIO-FERMANA DEL 24/01/2004). La società Gubbio 1910 ha presentato rituale e motivato reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha sanzionato il calciatore Matteo Radicchi con la squalifica per sei gare “perché a seguito di una decisione tecnica spintonava l’ arbitro colpendolo altresì con una manata all’ avambraccio, senza procuragli dolore”. Premesso che al 48’ minuto del secondo tempo della gara Gubbio-Fermana del 24/1/2004 veniva concesso un rigore a favore della squadra avversaria assume la società che il Radicchi si era diretto verso l’ arbitro per chiedere spiegazioni sulla decisione, esprimendo nello stesso tempo il proprio dissenso; anche altri atleti avevano seguito il compagno di squadra, pressandolo da tergo; a protezione del direttore di gara lo stesso Radicchi, primo della fila, aveva aperto le braccia, ma a causa delle spinte era stato proiettato verso l’ arbitro ed istintivamente aveva allungato le braccia per evitare, ma invano, di venire a contatto con l’ altro. In considerazione delle circostanze di cui sopra, la società chiede una congrua riduzione della sanzione, sottolineando che la condotta del suo tesserato non risulta caratterizzata dalla volontà di recare offesa fisica alla persona dell’ arbitro. Richiesto il supplemento di rapporto, il direttore di gara ha precisato che il capitano del Gubbio gli si era avvicinato, spintonandolo; per tenere a distanza il calciatore egli aveva allungato un braccio, dal Radicchi abbassato con una manata, senza che altri calciatori avessero influito su quel movimento. Pertanto, i chiarimenti acquisiti non lasciano spazio per un ridimensionamento dell’ accaduto e la sanzione deliberata dal Giudice Sportivo è congrua, anche perché la condotta è stata posta in essere nel corso di una gara del campionato Berretti e dal capitano della squadra. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.S. Gubbio 1910 S.r.l.-. La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it