Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 50/TB del 11 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” RECLAMO SOCIETA’ A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA SEI GARE EFFETTIVE CALCIATORE RADICCHI MATTEO (C.U. 44/TB DEL 28/1/2004 GARA GUBBIO-FERMANA DEL 24/01/2004).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. Com uff 50/TB del 11 febbraio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I "
RECLAMO SOCIETA’ A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
SEI GARE EFFETTIVE CALCIATORE RADICCHI MATTEO (C.U. 44/TB
DEL 28/1/2004 GARA GUBBIO-FERMANA DEL 24/01/2004).
La società Gubbio 1910 ha presentato rituale e motivato reclamo
avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha sanzionato il
calciatore Matteo Radicchi con la squalifica per sei gare “perché a seguito di
una decisione tecnica spintonava l’ arbitro colpendolo altresì con una manata
all’ avambraccio, senza procuragli dolore”.
Premesso che al 48’ minuto del secondo tempo della gara Gubbio-Fermana
del 24/1/2004 veniva concesso un rigore a favore della squadra
avversaria assume la società che il Radicchi si era diretto verso l’ arbitro per
chiedere spiegazioni sulla decisione, esprimendo nello stesso tempo il proprio
dissenso; anche altri atleti avevano seguito il compagno di squadra,
pressandolo da tergo; a protezione del direttore di gara lo stesso Radicchi,
primo della fila, aveva aperto le braccia, ma a causa delle spinte era stato
proiettato verso l’ arbitro ed istintivamente aveva allungato le braccia per
evitare, ma invano, di venire a contatto con l’ altro.
In considerazione delle circostanze di cui sopra, la società chiede una
congrua riduzione della sanzione, sottolineando che la condotta del suo
tesserato non risulta caratterizzata dalla volontà di recare offesa fisica alla
persona dell’ arbitro. Richiesto il supplemento di rapporto, il direttore di gara ha precisato
che il capitano del Gubbio gli si era avvicinato, spintonandolo; per tenere a
distanza il calciatore egli aveva allungato un braccio, dal Radicchi abbassato
con una manata, senza che altri calciatori avessero influito su quel
movimento.
Pertanto, i chiarimenti acquisiti non lasciano spazio per un
ridimensionamento dell’ accaduto e la sanzione deliberata dal Giudice Sportivo
è congrua, anche perché la condotta è stata posta in essere nel corso di una
gara del campionato Berretti e dal capitano della squadra.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società A.S. Gubbio 1910 S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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