LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 352 DEL 10 giugno 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it Decisioni del giudice sportivo Soc. VERONA:

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 352 DEL 10 giugno 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it Decisioni del giudice sportivo Soc. VERONA: Il Giudice Sportivo, rilevato dal rapporto dell’Arbitro e del Collaboratore dell’Ufficio Indagini che: un gruppo di sostenitori della Soc. Verona intonava, nel primo e nel secondo tempo, alcuni cori caratterizzati da significato di discriminazione razziale nei confronti di alcuni calciatori; altri sostenitori della Società manifestavano immediatamente, con applausi e fischi di disapprovazione, la propria dissociazione da tale condotta razzista; P.Q.M. Visto l’art. 10 comma 2 C.G.S. dichiara la non punibilità, a titolo di responsabilità oggettiva, della Soc. Verona.
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