LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 355 DEL 19 giugno 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE a) RECLAMI Reclamo della Soc. ATALANTA: avverso l’ammenda di € 13.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Brescia-Atalanta del 6/4/03 – C.U. n. 295 dell’8/4/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 355 DEL 19 giugno 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE a) RECLAMI Reclamo della Soc. ATALANTA: avverso l’ammenda di € 13.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Brescia-Atalanta del 6/4/03 – C.U. n. 295 dell’8/4/03). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Atalanta la sanzione della ammenda di € 13.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Brescia-Atalanta del 6/4/2003, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che la Società avrebbe pienamente svolto l’opera di prevenzione e di controllo che le compete; in secondo luogo, che la condotta sanzionata non sarebbe potenzialmente pericolosa e non avrebbe determinato conseguenze gravi; in terzo luogo, che, in relazione all’episodio dell’incendio, non sarebbero state osservate dalla Società ospitante le necessarie misure di sicurezza; infine, che la sanzione irrogata sarebbe sproporzionata in relazione ai fatti accaduti e a precedenti analoghi relativi alla corrente stagione sportiva. Per tali motivi, la Società reclamante chiede una equa riduzione della sanzione. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è fondato. Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori atalantini, innanzitutto, prima dell'inizio della gara, hanno lanciato un fumogeno verso un settore degli spalti occupato dai sostenitori avversari; in secondo luogo, hanno lanciato un petardo ed un fumogeno verso la porta avversaria e vicino a due fotografi; in terzo luogo, hanno lanciato un petardo e due fumogeni sul terreno; in quarto luogo, hanno lanciato fumogeni verso un gruppo di poliziotti all'interno di una curva; in quinto luogo, hanno rilanciato verso un gruppo di sostenitori avversari un fumogeno scagliato in precedenza da questi ultimi; infine, hanno provocato un inizio di incendio in un locale dello stadio, rendendo necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Non v'è dubbio che il comportamento tenuto dai sostenitori della reclamante sia stato grave, in considerazione delle modalità con le quali si è manifestato e, in particolare, della potenziale pericolosità e della idoneità a creare gravi conseguenze all'integrità fisica delle persone. Tuttavia, tenuto conto sia della attività di prevenzione e censura di ogni violenza che la Società ha dimostrato di aver posto in essere, sia della circostanza che si trattava di gara disputata in trasferta, pur considerata la recidiva, risulta sufficientemente afflittiva la sanzione nella misura indicata nel dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e di ridurre la sanzione a € 10.000,00; dispone la restituzione della tassa. LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 355 DEL 19 giugno 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. VENEZIA: avverso la decisione del Giudice Sportivo (gara Catania-Venezia del 17/5/03 – C.U. n. 341 del 26/5/03). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha omologato il risultato della gara Catania-Venezia del 17/5/2003, respingendo il reclamo della Soc. A.C.Venezia 1907 s.r.l., ha proposto ex art. 32 comma 2 del C.G.S. reclamo la stessa Società, chiedendo l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo e la conseguente perdita della gara Catania-Venezia in danno alla Soc. Catania con il risultato di 0 a 2 in favore della Società reclamante. A sostegno del gravame, si rileva che il provvedimento del Giudice Sportivo qui reclamato si basa su un indirizzo interpretativo dell’art. 17 commi 3 e 13 che potrebbe essere posto nel nulla a seguito di un azione - promossa dalla Soc. Catania - pendente di fronte alla giustizia amministrativa. La Soc. Catania, a sua volta, ha depositato a questa Commissione le proprie controdeduzioni, affermando in primo luogo l’inammissibilità e/o l’improcedibilità del reclamo per genericità e/o indeterminatezza delle ragioni poste a fondamento dello stesso; nel merito, chiedendo di rigettare il reclamo in quanto infondato, in fatto e in diritto. La Soc. Catania sostiene infatti che il Grieco, non partecipando all’incontro successivo (Genoa/Catania) del 7 febbraio 2003, valido per il Campionato di serie B Tim, e non svolgendo in quella data alcuna attività agonistica per conto della Soc. Catania, non abbia in alcun modo violato il disposto dell’art. 17 commi 3 e 13 C.G.S. Alla odierna riunione è comparso il difensore della Società resistente, il quale ha ribadito le proprie conclusioni chiedendo altresì la condanna della reclamante alle spese di procedimento e degli accessori, ai sensi dell’art. 29 comma 14 del C.G.S. I motivi della decisione In via preliminare, questa Commissione ritiene la piena ammissibilità del proposto reclamo, in quanto il suo articolato – unitamente al materiale ad esso allegato – rende perfettamente intelligibili e puntuali i motivi addotti a sostegno dello stesso. Nel merito, la Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato, dovendo quindi essere confermata la decisione adottata dal Giudice Sportivo con provvedimento del 26/5/2003 (C.U. 341) e conseguentemente omologato il risultato della gara Catania-Venezia conseguito sul campo. Innanzitutto la Commissione rileva che il disposto dell’art. 17, comma 3 C.G.S., pone il criterio, tassativo, secondo il quale “il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento”. Si tratta di un criterio – correttamente valutato dal Giudice Sportivo, da questa Commissione già applicato e chiaramente sancito dalla recente pronunzia della Corte Federale del 22/5/2003 – la cui specifica portata sanzionatoria non è diversamente interpretabile attraverso il richiamo alla previsione contenuta nel comma 13 del medesimo articolo. In quest’ottica, dunque, deve affermarsi che il calciatore Vito Grieco ha regolarmente “scontato” la giornata di squalifica irrogatagli con provvedimento disciplinare del Giudice Sportivo (CU 233 del 4/2/2003) non partecipando alla gara del Campionato di Serie B Tim Genoa-Catania del 7/2/2003 (prima gara successiva al detto Comunicato Ufficiale), ininfluente – a tali effetti – risultando la circostanza che, il giorno successivo, egli sia stato invece schierato nella gara del Campionato Nazionale Primavera Catania-Salernitana. La mancata partecipazione del Grieco alla gara del 7/2/2003 ha conseguentemente legittimato lo stesso a partecipare alle susseguenti gare del Campionato di Serie B Tim. In conclusione, non si ravvisano irregolarità nella partecipazione del calciatore Vito Grieco alla gara Catania-Venezia del 17 maggio 2003. Si rileva infine – quanto alla richiesta avanzata dalla società resistente di applicazione del disposto dell’art. 29 comma 14 C.G.S. – che la stessa non possa trovare accoglimento, atteso che il reclamo proposto dalla A.C.Venezia 1907 si inquadra nel naturale ambito del legittimo esercizio della facoltà di gravame e non presenta connotati di “temerarietà” ovvero di sleale strumentalità, essendo stato proposto in un contesto di incertezza interpretativa che è ben dimostrata dalla pluralità di pronunzie che si sono susseguite sul punto. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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