LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 357 DEL 24 giugno 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE a) RECLAMI Reclamo della Soc. VERONA: avverso l’ammenda di € 3.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Siena-Verona del 17/5/03 – C.U. n. 335 del 20/5/03).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 357 DEL 24 giugno 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
a) RECLAMI
Reclamo della Soc. VERONA: avverso l’ammenda di € 3.000,00 inflitta dal Giudice
Sportivo (gara Siena-Verona del 17/5/03 – C.U. n. 335 del 20/5/03).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Verona la
sanzione della ammenda di € 3.000,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori
durante la gara Siena – Verona del 17/05/03, ha proposto reclamo la Società, chiedendo la
revoca e/o l’annullamento della sanzione comminata.
A sostegno del gravame, si rileva che non risulterebbe comprovata la responsabilità dei
propri sostenitori nella causazione dei danni rilevati dal Collaboratore dell’Ufficio
Indagini in alcuni locali adibiti a servizi igienici dello stadio di Siena, dal momento che il
collaboratore dell’Ufficio Indagini, da un lato non avrebbe avuto una percezione diretta
degli asseriti danneggiamenti e, dall’altro si sarebbe limitato a prendere atto delle
dichiarazioni rese da un rappresentante della Soc. Siena relativamente all’attribuibilità dei
danni alla condotta dei tifosi veronesi, peraltro non confermate dal responsabile
dell’ordine pubblico.
Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver
illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già
formulate.
I motivi della decisione.
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ritenuta la necessità di
acquisire ulteriore elementi di valutazione circa l’attribuibilità alla condotta dei tifosi
veronesi dei danneggiamenti riscontrati dal collaboratore dell’Ufficio Indagini, in alcuni
locali adibiti a servizi igienici dello stadio di Siena;
visto l’art. 30 n. 3 C.G.S.;
incarica l’Ufficio Indagini di effettuare specifici accertamenti in tal senso.
Dispone la sospensione del procedimento.
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