LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 107 DEL 21 ottobre 2003- pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gare del 18-19 ottobre 2003 – Sesta giornata andata Gara Soc. Chievo Verona – Soc. Sampdoria

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 107 DEL 21 ottobre 2003- pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gare del 18-19 ottobre 2003 – Sesta giornata andata Gara Soc. Chievo Verona – Soc. Sampdoria Il Giudice Sportivo, ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3) CGS relativamente alla condotta dei calciatori Falcone Giulio (Soc. Sampdoria) e Moro Fabio (Soc. Chievo Verona) immediatamente dopo la conclusione della gara; acquisita ed esaminata la relativa documentazione filmata; osserva: le immagini evidenziano che, subito dopo il fischio finale, con le squadre ancora sul terreno, i calciatori Falcone e Moro venivano a diverbio, fronteggiandosi. Falcone appoggiava la propria fronte su quella dell’avversario il quale, a sua volta, allontanava da sé con una mano il viso di Falcone. Intervenivano immediatamente altri tesserati che separavano i due contendenti. Appare evidente che nel caso di specie non sussistono i presupposti per l’utilizzabilità della prova televisiva. Infatti, la condotta di Falcone e di Moro non può in alcun modo essere definita violenta, non essendosi concretizzata nel compimento di alcun atto lesivo, anche solo potenzialmente, dell’integrità fisica dell’avversario. Si è trattato, da parte di Falcone, di un atteggiamento minaccioso e, da parte di Moro, di una reazione decisa: ma nessun connotato di aggressione in danno dell’avversario è individuabile nel comportamento dei due calciatori. Quanto precede esime questo Giudice dal dover esaminare il problema della sussistenza o meno delle ulteriori condizioni per l’applicabilità dell’art. 31 commi a3) e a5) CGS. P.Q.M. Delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori Falcone Giulio (Soc. Sampdoria) e Moro Fabio (Soc. Chievo Verona) a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it