LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 107 DEL 21 ottobre 2003- pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. Modena – Soc. Lecce
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 107 DEL 21 ottobre 2003- pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE A TIM
Gara Soc. Modena – Soc. Lecce
Il Giudice Sportivo,
ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3)
CGS relativamente alla condotta del calciatore Ungari Luca (Soc. Modena) nei confronti
del calciatore Abruzzese Giuseppe (Soc. Lecce) al 3° del primo tempo;
acquisita ed esaminata la relativa documentazione filmata;
osserva:
le immagini evidenziano che, al 3° del primo tempo, l’Arbitro assegnava una punizione in
favore del Modena verso la tre quarti del campo. Negli istanti precedenti la battuta, i
calciatori delle due squadre si posizionavano nell’area di rigore del Lecce. In particolare,
Ungari, affiancato da Abruzzese, correva verso il limite dell’area, venendo contrastato
dall’avversario che lo afferrava per la maglia. Ungari, senza interrompere la corsa,
allargava il braccio sinistro, leggermente ripiegato a gomito, così colpendo Abruzzese nella
parte superiore del torace.
I fotogrammi successivi mostrano Abruzzese disteso per terra, all’interno dell’area di
rigore, quando il calcio di punizione era già stato battuto e l’azione era proseguita con un
rinvio della difesa del Lecce. L’Arbitro si avvedeva a questo punto del calciatore leccese a
terra; interrompeva il giuoco e si avvicinava ad Abruzzese. Questi usciva dal campo, ma
riprendeva subito dopo a giocare in condizioni di piena regolarità. L’Arbitro non adottava
provvedimenti disciplinari nei confronti di Ungari.
Così sintetizzato il fatto, occorre valutarne la riconducibilità alla disciplina prevista dall’art.
31 comma a3) CGS.
Senza alcun dubbio il fatto è avvenuto a giuoco fermo, poiché il calcio di punizione non era
stato ancora battuto.
Del pari, il fatto risulta essere sfuggito al controllo dell’Arbitro, la cui visuale era
verosimilmente coperta per l’affollamento dei calciatori di entrambe le squadre nei pressi
ed all’interno dell’area di rigore del Lecce, negli istanti immediatamente precedenti la
battuta della punizione.
Peraltro, la condotta di Ungari non può essere definita violenta ai sensi e per gli effetti
del citato art. 31.
In primo luogo, il colpo dato con il braccio allargato non appare caratterizzato da una
particolare forza. Più semplicemente si è trattato del gesto con il quale Ungari ha cercato di
sottrarsi allo stretto ed irregolare marcamento da parte di Abruzzese, che lo stava
trattenendo per la maglia e ne ostacolava, di conseguenza, la corsa verso l’interno dell’area
di rigore.
Le modalità del colpo non risultano contrassegnate da quel connotato di pericolosità per
l’integrità fisica dell’avversario, che è invece necessario a costituire un atto violento:
l’allargamento del braccio non ha comportato un urto forte contro il torace di Abruzzese, e
la stessa zona del corpo colpita non era tale da esporre il calciatore del Lecce a concreto
rischio per la sua incolumità.
Infine, il gesto di Ungari non risulta caratterizzato da un elemento di intenzionale
aggressione contro l’avversario: elemento anch’esso necessario ad integrare una condotta
violenta in senso stretto. Infatti, le immagini mostrano chiaramente che Ungari, nel
momento in cui allarga il braccio sinistro, compie tale movimento quale reazione istintiva
ed automatica contro l’irregolare controllo da parte di Abruzzese, che lo trattiene per la
maglia.
In conclusione, manca nell’episodio segnalato dal Procuratore Federale il requisito della
violenza dell’atto non rilevato dal Direttore di gara.
P.Q.M.
Delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore Ungari
Luca (Soc. Modena) a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.