LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 112 DEL 23 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Emanuele FILIPPINI, calciatore della Soc. Parma avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Roma-Parma del 19/10/03 – C.U. n. 107 del 21/10/03). Procedura d’urgenza.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 112 DEL 23 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Emanuele FILIPPINI, calciatore della Soc. Parma avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Roma-Parma del 19/10/03 - C.U. n. 107 del 21/10/03). Procedura d’urgenza. Il procedimento Con provvedimento del 21 ottobre 2003 il Giudice Sportivo infliggeva al calciatore Emanuele Filippini, tesserato per la Soc.Parma, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara, perché al termine della gara Roma-Parma del 19.10.2003, nel corridoio degli spogliatoi dello stadio Olimpico, colpiva volontariamente con un pugno sul viso il calciatore della Soc. Roma Olivier Dacourt. Avverso tale provvedimento il Filippini proponeva reclamo con procedura d’urgenza richiedendo l’annullamento della sanzione inflitta. A sostegno del gravame, deduceva anzitutto di non avere, nella circostanza in causa, commesso alcun atto di violenza nei confronti di Dacourt,, essendosi limitato a spintonare lievemente quest’ultimo e, “forse” a toccargli la faccia, alzando la mano nel momento della spinta. Inoltre il Filippini evidenziava come il Dacourt, a dimostrazione del fatto di non essere stato colpito, non presentasse alcun segno di collutazione; rilevava altresì di non aver commesso nel corso della gara alcun fallo di rilevante entità e di non aver mostrato segni di nervosismo tali da provocare un comportamento come quello descritto in atti. A conferma dell’assunto produceva copia del comunicato Ansa del 21.10.03 attestante che i fatti relativi all’episodio in esame si sarebbero effettivamente svolti nel modo descritto nel gravame. Alla riunione odierna, è comparso il calciatore Filippini il quale ribadiva la propria linea difensiva negando di aver sferrato il pugno all’avversario. E’ comparso altresì il rappresentante della Soc. Parma il quale insisteva nella richiesta di annullamento della sanzione. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentiti il calciatore Filippini e il rappresentante della Società, ritiene che il reclamo sia infondato. Infatti, dal referto del direttore di gara, risulta che già al termine della gara Filippini stava per venire a contatto con Dacourt e che solo l’intervento dello stesso arbitro aveva impedito lo scontro; risulta inoltre, che Filippini aveva minacciato espressamente Dacourt dicendogli “ti aspetto sotto”. Detto referto recepisce poi integralmente il rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagini da cui risulta inequivocabilmente che il calciatore Filippini, nell’atrio del sottopassaggio “attendeva il calciatore n. 15 della Roma Dacourt e (…) lo avvicinava colpendolo con un pugno al volto (…).Tutta la scena si svolgeva a pochi metri dall’arbitro (…)”. Le considerazioni svolte dal reclamante implicitamente confermano quanto esposto nel referto e cioè che vi è stato scontro fisico con il Dacourt e, in particolare, che questi è stato colpito al volto dal Filippini, a nulla rilevando ovviamente il tentativo di minimizzare l’intensità del colpo stesso (definito semplice tocco, mentre il collaboratore dell’Ufficio Indagini parla testualmente di “pugno”). D’altra parte il reclamante ha ammesso di aver pronunciato la frase “ti aspetto sotto” (a suo dire per chiarirsi con Dacourt e non per minacciarlo): e ciò conferma la sua intenzione di incontrarsi con l’avversario negli spogliatoi per affrontarlo con modi non proprio amichevoli. Il fatto che il gesto del Filippini non abbia procurato lesioni visibili a Dacourt è senz’altro da ritenersi circostanza di cui prendere atto con soddisfazione, ma non esclude la potenziale pericolosità dell’atto offensivo; così come la circostanza di non aver commesso nel corso della gara alcun fallo di rilevante entità, non può costituire esimente di responsabilità, rientrando la correttezza nei rapporti con gli avversari nei più elementari doveri di comportamento che il calciatore deve rispettare. Anche l’invocata mancanza di precedenti disciplinari a carico di Filippini non costituisce di per sé motivo per non irrogare la sanzione, ma solo per escludere l’aggravante della recidiva. Infine non può costituire prova a discarico, in senso tecnico, il comunicato Ansa prodotto dalla reclamante, in quanto tale documento null’altro riporta se non le dichiarazioni dei protagonisti dell’episodio, inidonee, per loro stessa natura, a scalfire il valore probatorio del referto arbitrale. Ne consegue la conferma del provvedimento impugnato. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione, delibera di respingere il reclamo del sig. Emanuele Filippini, calciatore della Soc. Parma, disponendo l’incameramento della tassa.
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