LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 112 DEL 23 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Emanuele FILIPPINI, calciatore della Soc. Parma avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Roma-Parma del 19/10/03 – C.U. n. 107 del 21/10/03). Procedura d’urgenza.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 112 DEL 23 ottobre 2003
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo del sig. Emanuele FILIPPINI, calciatore della Soc. Parma avverso la squalifica
per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Roma-Parma del
19/10/03 - C.U. n. 107 del 21/10/03). Procedura d’urgenza.
Il procedimento
Con provvedimento del 21 ottobre 2003 il Giudice Sportivo infliggeva al calciatore
Emanuele Filippini, tesserato per la Soc.Parma, la sanzione della squalifica per due giornate
effettive di gara, perché al termine della gara Roma-Parma del 19.10.2003, nel corridoio
degli spogliatoi dello stadio Olimpico, colpiva volontariamente con un pugno sul viso il
calciatore della Soc. Roma Olivier Dacourt.
Avverso tale provvedimento il Filippini proponeva reclamo con procedura d’urgenza
richiedendo l’annullamento della sanzione inflitta.
A sostegno del gravame, deduceva anzitutto di non avere, nella circostanza in causa,
commesso alcun atto di violenza nei confronti di Dacourt,, essendosi limitato a spintonare
lievemente quest’ultimo e, “forse” a toccargli la faccia, alzando la mano nel momento della
spinta.
Inoltre il Filippini evidenziava come il Dacourt, a dimostrazione del fatto di non essere
stato colpito, non presentasse alcun segno di collutazione; rilevava altresì di non aver
commesso nel corso della gara alcun fallo di rilevante entità e di non aver mostrato segni di
nervosismo tali da provocare un comportamento come quello descritto in atti.
A conferma dell’assunto produceva copia del comunicato Ansa del 21.10.03 attestante che i
fatti relativi all’episodio in esame si sarebbero effettivamente svolti nel modo descritto nel
gravame.
Alla riunione odierna, è comparso il calciatore Filippini il quale ribadiva la propria linea
difensiva negando di aver sferrato il pugno all’avversario.
E’ comparso altresì il rappresentante della Soc. Parma il quale insisteva nella richiesta di
annullamento della sanzione.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentiti il calciatore Filippini e
il rappresentante della Società, ritiene che il reclamo sia infondato.
Infatti, dal referto del direttore di gara, risulta che già al termine della gara Filippini stava
per venire a contatto con Dacourt e che solo l’intervento dello stesso arbitro aveva
impedito lo scontro; risulta inoltre, che Filippini aveva minacciato espressamente Dacourt
dicendogli “ti aspetto sotto”.
Detto referto recepisce poi integralmente il rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagini
da cui risulta inequivocabilmente che il calciatore Filippini, nell’atrio del sottopassaggio
“attendeva il calciatore n. 15 della Roma Dacourt e (…) lo avvicinava colpendolo con un
pugno al volto (…).Tutta la scena si svolgeva a pochi metri dall’arbitro (…)”.
Le considerazioni svolte dal reclamante implicitamente confermano quanto esposto nel
referto e cioè che vi è stato scontro fisico con il Dacourt e, in particolare, che questi è stato
colpito al volto dal Filippini, a nulla rilevando ovviamente il tentativo di minimizzare
l’intensità del colpo stesso (definito semplice tocco, mentre il collaboratore dell’Ufficio
Indagini parla testualmente di “pugno”). D’altra parte il reclamante ha ammesso di aver
pronunciato la frase “ti aspetto sotto” (a suo dire per chiarirsi con Dacourt e non per
minacciarlo): e ciò conferma la sua intenzione di incontrarsi con l’avversario negli
spogliatoi per affrontarlo con modi non proprio amichevoli.
Il fatto che il gesto del Filippini non abbia procurato lesioni visibili a Dacourt è senz’altro
da ritenersi circostanza di cui prendere atto con soddisfazione, ma non esclude la potenziale
pericolosità dell’atto offensivo; così come la circostanza di non aver commesso nel corso
della gara alcun fallo di rilevante entità, non può costituire esimente di responsabilità,
rientrando la correttezza nei rapporti con gli avversari nei più elementari doveri di
comportamento che il calciatore deve rispettare.
Anche l’invocata mancanza di precedenti disciplinari a carico di Filippini non costituisce
di per sé motivo per non irrogare la sanzione, ma solo per escludere l’aggravante della
recidiva.
Infine non può costituire prova a discarico, in senso tecnico, il comunicato Ansa prodotto
dalla reclamante, in quanto tale documento null’altro riporta se non le dichiarazioni dei
protagonisti dell’episodio, inidonee, per loro stessa natura, a scalfire il valore probatorio del
referto arbitrale.
Ne consegue la conferma del provvedimento impugnato.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione, delibera di respingere il reclamo del sig. Emanuele
Filippini, calciatore della Soc. Parma, disponendo l’incameramento della tassa.
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